Art. 187 
 
              Liste settimanali delle somministrazioni 
 
                   (art. 162, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche'  le
provviste somministrate dall'esecutore sono annotate  dall'assistente
incaricato su un brogliaccio, per  essere  poi  scritte  in  apposita
lista settimanale. L'esecutore  firma  le  liste  settimanali,  nelle
quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica
e numero  di  ore  degli  operai  impiegati  per  ogni  giorno  della
settimana, nonche' tipo  ed  ore  quotidiane  di  impiego  dei  mezzi
d'opera forniti ed  elenco  delle  provviste  eventualmente  fornite,
documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun  assistente
preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista  separata.
Tali liste possono essere distinte secondo la speciale  natura  delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 
    2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1, secondo periodo,  e
per il relativo inserimento in contabilita' le apposite  disposizioni
di cui all'articolo 192.