Art. 187 (a).
          Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
  1. E' vietato guidare in ((  condizioni  di  alterazione  fisica  e
psichica   correlata   con   l'uso  ))  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.
  2. In caso di incidente o quando si ha  ragionevolmente  motivo  di
ritenere  che  il  conducente del veicolo si trovi (( sotto l'effetto
conseguente all'uso )) di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  gli
agenti  di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12, fatti salvi gli
ulteriori  obblighi  previsti  dalla  legge,  ((  hanno  facolta'  di
accompagnare  il  conducente  presso  le  strutture  pubbliche di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale  12  luglio
1990,  n.  186 (b), per il prelievo di campioni di liquidi biologici.
Lo stato di alterazione fisica e psichica )) sara' accertato  con  le
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di
concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente  trasmessa,  a
cura  dell'organo  di  polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto (( del luogo della commessa violazione )) per gli  eventuali
provvedimenti di competenza.
  3.  Il  prefetto,  sulla  base  della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore  sia  sottoposto  a
visita  medica  ai  sensi  dell'art.  119  e  puo'  disporre,  in via
cautelare, la sospensione  della  patente  di  guida  fino  all'esito
dell'esame  di  revisione,  che  deve avvenire, comunque, nel termine
indicato dal regolamento.
  4. Si applicano le disposizioni (( dei commi 2  e  3  ))  dell'art.
186.
(( 5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il   ))
(( conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave ))
(( reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire     ))
(( cinquecentomila a lire duemilioni. ))                           ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 99 del D.Lgs. n. 360/1993.
             b) Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.M.  n.  186/1990
          (Regolamento  concernente la determinazione delle procedure
          diagnostiche e medico-legali per accertare  l'uso  abituale
          di  sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per
          quantificare l'assunzione  abituale  nelle  24  ore  e  dei
          limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
          medie giornaliere) e' il seguente:
             "Le  metodiche  per  quantificare  l'assunzione abituale
          nelle 24 ore sono le seguenti:
            a) (omissis).
               b)  valutazione  clinico-funzionale   del   grado   di
          dipendenza  e/o  dell'intensita'  dell'abuso  finalizzata a
          stimare  in  termini  quantitativi  la  dose   abitualmente
          assunta  nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture
          pubbliche  adeguatamente  attrezzate   in   condizioni   di
          sicurezza   clinica  e  con  l'esclusione,  ai  fini  della
          suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive".