Art. 187 (a). Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 1. E' vietato guidare in (( condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso )) di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi (( sotto l'effetto conseguente all'uso )) di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, (( hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186 (b), per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica )) sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto (( del luogo della commessa violazione )) per gli eventuali provvedimenti di competenza. 3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento. 4. Si applicano le disposizioni (( dei commi 2 e 3 )) dell'art. 186. (( 5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il )) (( conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave )) (( reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire )) (( cinquecentomila a lire duemilioni. )) ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 360/1993. b) Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 186/1990 (Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere) e' il seguente: "Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti: a) (omissis). b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensita' dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive".