Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato
rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del
diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione
delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.