ART. 188
                 (oneri dei produttori e dei detentori)

  1.  Gli  oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico
del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o
ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonche' dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
  2.  Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorita':
    a) autosmaltimento dei rifiuti;
    b)  conferimento  dei  rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
    c)  conferimento  dei  rifiuti  ai  soggetti  che  gestiscono  il
servizio  pubblico  di  raccolta  dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
    d)  utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi
per  distanze  superiori  a  trecentocinquanta chilometri e quantita'
eccedenti le venticinque tonnellate;
    e)   esportazione   dei   rifiuti   con   le  modalita'  previste
dall'articolo 194.
  3.  La  responsabilita'  del  detentore  per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
    a)  in  caso  di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
    b)  in  caso  di  conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle  attivita'  di  recupero  o  di smaltimento, a condizione che il
detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui  all'articolo 193
controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal destinatario entro tre mesi
dalla  data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza  del  predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  Per  le
spedizioni  transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
  4.  Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni    di   raggruppamento,   ricondizionamento   e   deposito
preliminare,  indicate  rispettivamente  ai  punti  D  13, D 14, D 15
dell'Allegato   B   alla   parte  quarta  del  presente  decreto,  la
responsabilita'   dei   produttori   dei   rifiuti  per  il  corretto
smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che  questi ultimi, oltre al
formulario  di  trasporto  di  cui  al  comma  3, lettera b), abbiano
ricevuto  il  certificato  di  avvenuto  smaltimento  rilasciato  dal
titolare  dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da
D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalita' di attuazione
sono  definite  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  che  dovra'  anche determinare le responsabilita' da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.