Art. 188 
 
                 Forma del registro di contabilita' 
 
                   (art. 163, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure  in  apposito  registro  le  cui
pagine  devono  essere  preventivamente  numerate   e   firmate   dal
responsabile del procedimento e dall'esecutore. 
    2. L'iscrizione delle partite e' fatta in ordine cronologico.  Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei  lavori,
puo' prescrivere in casi speciali che  il  registro  sia  diviso  per
articoli,  o  per  serie  di  lavorazioni,  purche'   le   iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico  e  con  le  stesse
indicazioni di cui  all'articolo  189.  Il  registro  e'  tenuto  dal
direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita',  dal  personale
da lui designato. 
    3. I lavori  di  edifici  e  di  altre  opere  d'arte  di  grande
importanza possono avere uno speciale registro separato. 
    4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita', i
fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile  del
procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti  in  un  unico
registro.