(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 188)
                 Art. 188. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
  I dispositivi di frenatura dei  rimorchi  debbono  rispondere  alle
prescrizioni di cui appresso: 
  1. Il dispositivo di frenatura di servizio deve  essere  realizzato
in  maniera  da  non  alterare  ne'  modificare  in  alcun  modo   il
dispositivo di frenatura si servizio del veicolo trainato, salvo  che
l'eventuale modifica sia tale che un inefficienza del dispositivo  di
frenatura  del  rimorchio  non  possa   in   alcun   modo   provocare
l'inefficienza del freno di servizio del  veicolo  trainante,  e  che
l'eventuale modifica sia tale che un'inefficienza del dispositivo  di
frenatura  del  rimorchio  non  possa   in   alcun   modo   provocare
l'inefficienza del freno di servizio del veicolo trattore. 
  In ogni caso il dispositivo di frenatura di servizio del  rimorchio
non puo' essere azionato con comando diverso o separato da quello del
dispositivo di frenatura di servizio del veicolo trattore. 
  2. Nei rimorchi  per  i  quali  e'  prescritto  il  dispositivo  di
frenatura di  servizio  continuo  ed  automatico  l'efficienza  della
frenatura  di   servizio   del   rimorchio   e'   rilevata   mediante
l'accertamento che la somma delle forze di frenatura esercitate  alla
periferia delle ruote di ciascun asse del rimorchio sia almeno uguale
al 40% del peso complessivo a pieno carico trasmesso al terreno dalle
ruote dell'asse stesso in condizioni statiche. 
  Negli impianti di frenatura pneumatica tale risultato  deve  essere
ottenuto  ad  una  pressione  non  superiore  a  quella  nominale  di
esercizio. Tale  accertamento  puo'  essere  effettuato  mediante  la
misura di spazi di  frenatura  in  funzione  della  velocita'  in  un
complesso in cui durante le prove sia frenato soltanto il rimorchio. 
  L'efficienza di frenatura deve essere  controllata  anche  dopo  il
riscaldamento dei freni; a tal fine il rimorchio a pieno carico  deve
essere mantenuto ad una velocita'  stabilizzata  di  40  km/h  su  un
percorso in discesa della pendenza del 10% e  della  lunghezza  di  1
chilometro, senza intervento dei freni del veicolo trattore che  deve
avere la trasmissione disinnestata. Durante la prova  il  carico  del
rimorchio deve essere  ridotto  in  maniera  che  il  peso  effettivo
dell'autotreno  sia  uguale  al  peso  complessivo  a  pieno   carico
attribuito al rimorchio. Al termine della prova l'efficienza  residua
non dove essere inferiore al 75% di quella misurata a freni freddi. 
  3. Nei rimorchi muniti di dispositivo di frenatura di  servizio  ad
inerzia il controllo dell'efficienza di questa si effettua  misurando
anzitutto  il  coefficiente  di  decelerazione  X  del  solo  veicolo
trattore  per  un  determinato  sforzo  sul  pedale  una  determinata
posizione del comando) del  dispositivo  di  frenatura  di  servizio.
Successivamente, con  il  rimorchio  a  pieno  carico  agganciato  al
veicolo trattore, si determina il coefficiente  di  decelerazione  X,
ottenuto con il medesimo sforzo sul pedale (o con la stessa posizione
del comando) del dispositivo di servizio del veicolo trattore. 
  Il valore rilevato deve soddisfare la condizione: 
                                      6 
                      X(1) >= X - ----- 
                                     100 

 
  Il coefficiente di decelerazione sopra indicato e'  ricavato  dalla
misura della decelerazione media D,  espressa  in  metri  per  sec.3,
mediante la formula: 

 
                             D = 9,81 X 

 
  Il medesimo controllo puo'  ugualmente  essere  effettuato  con  il
sistema della misura dello spazio  di  frenatura  in  funzione  della
velocita' la formula sopra indicata, inerente alla determinazione del
valore  \,  si  applica  indicata  allora  alla  decelerazione  media
risultante da questa misura. 
  In ogni caso il dispositivo di frenatura  di  servizio  ad  inerzia
noti deve entrare in azione sotto effetto di deboli decelerazioni che
si verificano nella condotta normale del veicolo anche senza azionare
i dispositivi di frenatura del veicolo trainante. 
  4. I rimorchi per i quali  non  e'  prescritto  il  dispositivo  di
frenatura di servizio continuo ed automatico, possono  essere  muniti
di tale dispositivo che in tal caso dove rispondere alle prescrizioni
di cui al precedente punto  2°)  ad  esclusione  di  quelle  relative
all'efficienza dopo il riscaldamento dei freni. 
  5. Quando il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio non
e' di tipo continuo ed automatico ne' di tipo ad inerzia l'efficienza
della frenatura di servizio del  rimorchio  e'  determinata  mediante
l'accertamento che la somma delle forze di frenatura esercitate  alla
periferia delle ruote di ciascun asse del rimorchio sia almeno uguale
al 40% del peso complessivo a pieno carico trasmesso al terreno dalle
ruote dell'asse stesso in condizioni  statiche,  senza  superare  sul
comando la forza massima prescritta per il veicolo trattore. 
  6. I rimorchi che non  sono  muniti  di  dispositivo  di  frenatura
continuo ed automatico debbono avere il dispositivo di  frenatura  di
servizio  realizzato  in  maniera   da   assicurare   automaticamente
l'arresto in caso di  rottura  dell'organo  di  traino  o  altrimenti
debbono essere muniti di un organo di traino supplementare  che  puo'
anche essere costituito da una catena o da un cavo. 
  7. Il dispositivo  di  frenatura  di  stazionamento  applicato  sul
rimorchio deve essere  tale  da  mantenere,  sia  in  salita  che  in
discesa, il veicolo a pieno carico fermo su strada con  pendenza  del
veicolo nei rimorchi adibiti al  trasporto  di  persone  mentre  puo'
essere comandato  da  terra  negli  altri  casi.  Comunque  la  forza
esercitata sul comando non deve superare 60 Kg.