Art. 188.
                  Circolazione e sosta dei veicoli
                   al servizio di persone invalide
  1. Per la circolazione e la sosta dei  veicoli  al  servizio  delle
persone  invalide  gli  enti  proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e mantenere  apposite  strutture,  nonche'  la  segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
  2.  I  soggetti  legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento  e  con  le  formalita'  nel
medesimo indicate.
  3.  I  veicoli  al servizio di persone invalide autorizzate a norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto  dei  limiti  di
tempo  se  lasciati  in  sosta  nelle  aree  di  parcheggio  a  tempo
determinato.
  4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza
avere  l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  5.  Chiunque  usa  delle  strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma  non  osservando  le  condizioni  ed  i  limiti  indicati
nell'autorizzazione  prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila.