Art. 188 
 
                    (Contratto di disponibilita') 
 
  1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito  con
i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento  monetario  secondo
le previsioni del contratto: 
  a)  Un  canone  di   disponibilita',   da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3; 
  b) l'eventuale riconoscimento di un contributo  in  corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; 
  c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in  relazione
ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di
cui  alla  precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato  residuo
dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto,  in  caso  di
trasferimento   della   proprieta'   dell'opera   all'amministrazione
aggiudicatrice. 
  2. L'affidatario assume il  rischi  o  della  costruzione  e  della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione
dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Il  contratto   determina   le
modalita' di ripartizione  dei  rischi  tra  le  parti,  che  possono
comportare  variazioni  dei  corrispettivi  dovuti  per  gli   eventi
incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione  tecnica
dell'opera, derivanti  dal  sopravvenire  di  norme  o  provvedimenti
cogenti  di  pubbliche  autorita'.   Salvo   diversa   determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,  i  rischi
sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da  mancato
o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,  nulla  osta  e  ogni
altro atto di  natura  amministrativa  sono  a  carico  del  soggetto
aggiudicatore. 
  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del
contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnico
ed economica  predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche  e  funzionali  che
deve assicurare l'opera costruita e le modalita' per  determinare  la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto di  fattibilita'  rispondente
alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate  dalla
garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto
a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data
di inizio della messa a disposizione  da  parte  dell'affidatario  e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali  relative  al  mancato  o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del  dieci
per cento del costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'
di cui all'articolo 103; la mancata presentazione  di  tale  cauzione
costituisce  grave  inadempimento   contrattuale.   L'amministrazione
aggiudicatrice  valuta  le  offerte  presentate   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo  95.
Il bando indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse offerte. Gli oneri connessi  agli  eventuali  espropri
sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'. 
  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni
previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici. 
  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,
nel rispetto del progetto di fattibilita' tecnica-economica  e  delle
norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e  sopravvenuti;
l progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti  in  corso
d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato
prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti.  Il
rischio della mancata o ritardata  approvazione  da  parte  di  terze
autorita' competenti della progettazione e delle  eventuali  varianti
e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
attribuire all'affidatario il  ruolo  di  autorita'  espropriante  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni
cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a  questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di  lavori  eseguiti
ovvero, sempre che siano  assicurate  le  caratteristiche  funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'.  Il  contratto
individua,  anche  a  salvaguardia  degli  enti  finanziatori  e  dei
titolari di titoli emessi ai sensi  dell'articolo  186  del  presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'  superato
il  quale  il  contratto  e'  risolto.  L'adempimento  degli  impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni  caso  condizionato
al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa  a
disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto
di disponibilita'. 
 
          Note all'art. 188 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' (Testo A) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 agosto 2001, n. 189, S.O..