ART. 189
                        (catasto dei rifiuti)

   1.   Il   Catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3  del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in
una  Sezione  nazionale,  che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni
regionali  o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le
corrispondenti  Agenzie  regionali  e  delle province autonome per la
protezione  dell'ambiente  e,  ove  tali  Agenzie  non  siano  ancora
costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto
sono  emanate  ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle
attivita'  produttive,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore
della  parte  quarta  del  presente  decreto. Sino all'emanazione del
predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto   del   Ministro   dell'ambiente   4  agosto  1998,  n.  372.
Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono der ivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
   2.   Il   Catasto   assicura  un  quadro  conoscitivo  completo  e
costantemente  aggiornato,  anche  ai fini della pianificazione delle
attivita'  di  gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della
legge  25  gennaio  1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista
nel  Catalogo  europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre
1993, 94/3/CE.
   3.  Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta
e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di  rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero
e  di  smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalita'
di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente
alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio  1994,  n.  70, le quantita' e le caratteristiche qualitative
dei  rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
   4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano
i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio
e  previa  apposita  convenzione,  la comunicazione e' effettuata dal
gestore del servizio limitatamente alla quantita' conferita.
   5.  I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione
integrata  dei  rifiuti  urbani  e assimilati comunicano annualmente,
secondo  le  modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le
seguenti informazioni relative all'anno precedente:
    a)   la   quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel  proprio
territorio;
    b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio  a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
    c)  i  soggetti  che  hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando  le  operazioni  svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
    d)  i  costi  di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli  investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i  proventi  della  tariffa  di  cui  all'articolo  238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
    e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
    f)  le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
   6.  Le  Sezioni  regionali e provinciali e delle province autonome
del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei
dati  ed  alla  successiva  trasmissione alla Sezione nazionale entro
trenta  giorni  dal  ricevimento,  ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
della  legge  25  gennaio  1994,  n. 70, delle informazioni di cui ai
commi  3  e  4.  L'  Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le
quantita'  dei  rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti,  nonche'  gli  impianti  di  smaltimento  e  di recupero in
esercizio e ne assicura la pubblicita'.
   7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.