ART. 189
(catasto dei rifiuti)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in
una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le
corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora
costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto
sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
Dall'attuazione del presente articolo non devono der ivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle
attivita' di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista
nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre
1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta
e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalita'
di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano
i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio
e previa apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal
gestore del servizio limitatamente alla quantita' conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le
seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome
del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei
dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro
trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai
commi 3 e 4. L' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le
quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio e ne assicura la pubblicita'.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.