Art. 189.
           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1. I  valori  limite  di  esposizione  e  i  valori  di  azione, in
relazione  al  livello  di  esposizione  giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
    a) valori  limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    b) valori  superiori  di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    c) valori  inferiori  di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
  2.   Laddove   a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  della
attivita'   lavorativa  l'esposizione  giornaliera  al  rumore  varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile
sostituire,   ai   fini   dell'applicazione   dei  valori  limite  di
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  il  livello  di esposizione
giornaliera  al  rumore  con  il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
    a) il   livello   di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come
dimostrato  da  un  controllo  idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
    b) siano  adottate  le  adeguate  misure  per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.
  3.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.