(Norme-art. 189)
                              Art. 189 
            (Comunicazione dei provvedimenti del giudice 
                          di sorveglianza) 
  1. Il  dispositivo  dei  provvedimenti  esecutivi  del  giudice  di
sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o  sulla  data  in
cui la stessa deve  avere  inizio  o  termine,  e'  comunicato  senza
ritardo, a cura della cancelleria  presso  il  giudice  medesimo,  al
pubblico ministero competente  per  l'esecuzione  della  sentenza  di
condanna. Le medesime  disposizioni  si  applicano  ai  provvedimenti
esecutivi del  giudice  di  sorveglianza  concernenti  le  misure  di
sicurezza.