Art. 189.
                 Comportamento in caso di incidente
  1.  L'utente  della  strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile  al  suo  comportamento,  ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in  atto  ogni
misura  idonea  a  salvaguardare  la  sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza,  adoperarsi  affinche'  non  venga
modificato  lo  stato  dei  luoghi  e  disperse  le  tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
  3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole  cose,  i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove  possibile,  evitare  intralcio  alla  circolazione,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  161.  Gli  agenti  in  servizio  di  polizia
stradale,  in  tali  casi,  dispongono  l'immediata rimozione di ogni
intralcio  alla  circolazione,  salva  soltanto   l'esecuzione,   con
assoluta  urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
  4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire  le  proprie
generalita',  nonche'  le  altre  informazioni  utili,  anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo  di  fermarsi  in  caso di incidente, con danno alle sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  6.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1, in caso di
incidente con  danno  alle  persone,  non  ottempera  all'obbligo  di
fermarsi  e'  punito  con  la  reclusione  fino  a  quattro  mesi. Il
conducente che si sia dato alla fuga e' in  ogni  caso  passibile  di
arresto.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno,  ai  sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
  7.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle  persone  ferite
e'  punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a
lire duemilioni.
  8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,  presti  assistenza  a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a   disposizione   degli   organi   di  polizia  giudiziaria,  quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio  colposo  o  di  lesioni
personali  colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
  9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.