Art. 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma ((da € 303 a € 1.210)). In tale caso, se dal fatto deriva un
grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145))
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e`
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed e` possibile procedere all'arresto, ai sensi
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori
dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
e` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e'
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 345)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) ((145))
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 422 a € 1.694)). Le persone coinvolte in un incidente con danno a
uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in
atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma ((da € 85 a € 338)). (114) (124) (133) ((145))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.