Art. 189 
                 Comportamento in caso di incidente 
 
  1.  L'utente  della  strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo  di  fermarsi  e  di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona. 
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in  atto  ogni
misura idonea a salvaguardare  la  sicurezza  della  circolazione  e,
compatibilmente con tale esigenza,  adoperarsi  affinche'  non  venga
modificato lo stato  dei  luoghi  e  disperse  le  tracce  utili  per
l'accertamento delle responsabilita'. 
  3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole  cose,  i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove  possibile,  evitare  intralcio  alla  circolazione,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  161.  Gli  agenti  in  servizio  di  polizia
stradale, in tali casi,  dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni
intralcio  alla  circolazione,  salva  soltanto   l'esecuzione,   con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per  appurare  le
modalita' dell'incidente. 
  4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire  le  proprie
generalita', nonche' le  altre  informazioni  utili,  anche  ai  fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente,  con  danno  alle  sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma ((da € 303 a € 1.210)). In tale caso, se dal  fatto  deriva  un
grave danno ai veicoli coinvolti tale da  determinare  l'applicazione
della revisione di cui  all'articolo  80,  comma  7,  si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145)) 
  6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di  incidente
con danno alle persone, non ottempera  all'obbligo  di  fermarsi,  e`
punito con la reclusione da sei  mesi  a  tre  anni.  Si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente  comma  sono  applicabili  le  misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice  di  procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo  280  del
medesimo codice, ed e`  possibile  procedere  all'arresto,  ai  sensi
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al  di  fuori
dei limiti di pena ivi previsti. 
  7. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone  ferite,
e` punito con la reclusione da un anno a  tre  anni.  Si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad  un  anno  e  sei  mesi  e  non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. 
  8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,  presti  assistenza  a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a  disposizione  degli  organi   di   polizia   giudiziaria,   quando
dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e'
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 
  8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro  ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione  degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano  le  disposizioni  di
cui al terzo periodo del comma 6. 
  9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 345)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)  (101)  (114)
(124) ((145)) 
  9-bis.  L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo
intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 422 a € 1.694)). Le persone coinvolte in un incidente con  danno  a
uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in
atto ogni misura idonea ad assicurare  un  tempestivo  intervento  di
soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma ((da € 85 a € 338)). (114) (124) (133) ((145)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.