Art. 19.
                        Organi del Casellario
  1. Gli organi del Casellario sono:
    a) comitato di gestione;
    b) presidente;
    c) il dirigente responsabile del casellario.
  2.  Il  comitato  di  gestione,  di seguito denominato comitato, e'
composto da:
    a) un  rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con funzioni di presidente;
    b) un rappresentante dell'INAIL;
    c) un  rappresentante  dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA);
    d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
    e) un   rappresentante   dell'Ente   nazionale  di  previdenza  e
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
    f) un  rappresentante  delle  imprese  di assicurazione designato
dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
    g) il    dirigente   responsabile   del   Casellario,   designato
dall'INAIL;
    h) due  esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia
di  discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
  Su  delibera  del  comitato  di  gestione approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la
composizione   del  comitato  medesimo  in  funzione  delle  esigenze
emergenti.
  3.  I  membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  durano  in carica quattro anni e possono essere
confermati  per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito
con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni
sono  assunte  a maggioranza  assoluta. Il comitato svolge i seguenti
compiti:
    a) stabilisce  le  modalita' per l'acquisizione e la gestione dei
dati;
    b) determina  le  linee  generali  e  i criteri di massima per la
gestione del servizio;
    c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
    d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa
effettivamente sostenuta;
    e) sovrintende  in  genere  al funzionamento ed alla gestione del
Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
    f) delibera,  annualmente,  il  bilancio di previsione e il conto
consuntivo   della   gestione   e   lo   sottopone  al  consiglio  di
amministrazione dell'INAIL.
  4. Il presidente:
    a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
    b) assume   i   provvedimenti   di   carattere   indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
  5. Il dirigente responsabile del Casellario:
    a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
    b) dirige  i  servizi  e,  sulla  base  delle  deliberazioni  del
comitato, organizza il funzionamento di essi;
    c) segnala  al  comitato  i  casi  di inadempienza da parte degli
utenti;
    d) firma  gli  atti di gestione in conformita' alla disciplina di
cui  al  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche' gli altri la cui firma sia a
lui delegata dal presidente;
    e) esercita  in  genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal
comitato;
    f) svolge   una   funzione   di  collegamento  con  le  strutture
competenti  dell'INAIL,  in  ordine all'acquisizione e gestione delle
risorse  ed  alla  regolazione  dei flussi finanziari nell'ambito del
bilancio dell'INAIL.