Art. 19
                        Trattamento economico

  1.  Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto
il   personale   della   carriera   prefettizia,  in  una  componente
stipendiale  di  base,  nonche' in altre due componenti correlate, la
prima  alle  posizioni  funzionali  ricoperte, agli incarichi ed alle
responsabilita'   esercitate,  la  seconda  ai  risultati  conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati.
  2.  Il  trattamento  economico  di cui al comma 1 remunera tutte le
funzioni  riconducibili  ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite
al   funzionario   prefettizio   in   relazione   alla  qualifica  di
appartenenza.
  3.  Il  procedimento  negoziale,  in relazione alla specificita' ed
unitarieta'   di   ruolo   della   carriera   prefettizia,  assicura,
nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri
in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.