Art. 19.
                           (Piano di zona)
1.  I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo
8,  comma  3,  lettera  a),  a  tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa   con   le  aziende  unita'  sanitarie  locali,  provvedono,
nell'ambito  delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per
gli  interventi  sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del
piano  regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano
di zona, che individua:
a)  gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli
strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b)  le  modalita'  organizzative dei servizi, le risorse finanziarie,
strutturali  e  professionali,  i  requisiti di qualita' in relazione
alle  disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma
3, lettera h);
c)   le  forme  di  rilevazione  dei  dati  nell'ambito  del  sistema
informativo di cui all'articolo 21;
d)   le   modalita'   per  garantire  l'integrazione  tra  servizi  e
prestazioni;
e)  le  modalita'  per  realizzare  il  coordinamento  con gli organi
periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f)  le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i
soggetti  operanti  nell'ambito  della solidarieta' sociale a livello
locale e con le altre risorse della comunita';
g)  le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e
con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2.  Il  piano  di  zona,  di  norma  adottato  attraverso  accordo di
programma,  ai  sensi  dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e' volto a:
a)  favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su
servizi  e  prestazioni  complementari  e  flessibili,  stimolando in
particolare  le  risorse  locali  di  solidarieta'  e  di auto-aiuto,
nonche'  a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella
verifica dei servizi;
b)  qualificare  la  spesa,  attivando  risorse,  anche  finanziarie,
derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c)  definire  criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun
comune,  delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti
firmatari  dell'accordo,  prevedendo  anche  risorse vincolate per il
raggiungimento di particolari obiettivi;
d)  prevedere  iniziative  di  formazione  e  di  aggiornamento degli
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3.  All'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  2, per assicurare
l'adeguato   coordinamento   delle   risorse   umane  e  finanziarie,
partecipano  i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma 4, e all'articolo 10, che attraverso
l'accreditamento  o  specifiche  forme  di  concertazione concorrono,
anche  con  proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
 
          Note all'art. 19, comma 2:
          -  Il testo dell'art. 27, della citata legge 8 giugno 1990,
          n. 142, e successive modificazioni, e' il seguente:
          "Art.  27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e
          l'attuazione  di  opere,  di  interventi  o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di  province  e  regioni,  di  amministrazioni statali e di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalenti  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
          2.   L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
          3.  Per  verificare la possibilita' di concordare l'accordo
          di  programma,  il presidente della regione o il presidente
          della  provincia  o il sindaco convoca una conferenza tra i
          rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
          4.   L'accordo,   consistente   nel  consenso  unanime  del
          presidente  della  regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.   81,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
          5.   Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
          5-bis.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita'.   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
          6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
          gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti da un
          collegio  presieduto  dal  presidente  della  regione o dal
          presidente  della  provincia  o  dal  sindaco e composto da
          rappresentanti  degli  enti locali interessati, nonche' dal
          commissario  del Governo nella regione o dal prefetto nella
          provincia    interessata    se    all'accordo   partecipano
          amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
          7.  Allorche'  l'intervento  o  il  programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
          8.  La  disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti  gli  accordi  di programma previsti da leggi vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza  delle  regioni,  delle  province  o dei comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente  iniziati  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
          Restano  salve  le  competenze  di  cui  all'art.  7, legge
          1o marzo 1986, n. 64".