Art. 19. 
                (Flessibilita' nell'orario di lavoro) 
   1. Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche  in
base alle convenzioni  di  cui  all'articolo  30,  i  lavoratori  che
facciano  parte  di  associazioni  iscritte  nei  registri   di   cui
all'articolo  7  hanno  diritto   di   usufruire   delle   forme   di
flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni  previste  dai
contratti   o   dagli   accordi   collettivi,   compatibilmente   con
l'organizzazione aziendale.