Art. 19 Esami di idoneita'. Requisiti di ammissione e prove d'esame 1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneita' negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo. 2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di eta' sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 4. Per l'ammissione agli esami di idoneita' negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21. 5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturita', di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneita' o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. 6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi e' condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 8. Possono partecipare agli esami di idoneita' anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneita' per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purche' abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto. 9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.