Art. 19.
               Obbligo di trasmissione di informazioni
  1.  Il  promotore  della  sperimentazione  e'  tenuto a trasmettere
tempestivamente  le informazioni richieste dalle Autorita' competenti
di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettera t), e dai Comitati etici,
inerenti la sperimentazione clinica.