Articolo 19
                              Ispezione

   1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso
non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad   ispezioni   volte   ad  accertare  l'esistenza  e  lo  stato  di
conservazione e di custodia dei beni culturali.