Art. 19.
                     Norme finali e abrogazioni

  1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi previsti, per gli alunni in
situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2.  Le  espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola
media"  contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite,
rispettivamente,  dalle  espressioni  "scuola dell'infanzia", "scuola
primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
  3.  Le  seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo   16  aprile  1994,  n.  297,  continuano  ad  applicarsi
limitatamente  alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento  ed  agli  alunni  ad  essi  iscritti, e sono abrogate, a
decorrere  dall'anno  scolastico  successivo  al completo esaurimento
delle  predette  sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo
104;  articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo
128,  commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo
150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178,
commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
  4.  Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate  a  decorrere  dall'anno  scolastico successivo alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo  143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo
178, comma 2.
  5.  E'  abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
del presente decreto.
  6.  Al  testo  unico  di  cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99"
sono soppresse;
    b)  all'articolo  183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo
177, comma 5" sono soppresse.
  7.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
                                     delle finanze
                                  Mazzella,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 19:
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate».
              - Si riporta il testo degli artt. 99, commi 1 e 2, 104,
          109,  commi  2  e  3, 118, 119, 128, commi 3 e 4, 145, 148,
          149,  150,  161, comma 2, 176, 177, 178, 183, comma 2, 442,
          129,  130,  143,  comma 1,147, 162, comma 5 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              «Art.   99  (Finalita'  e  caratteri). - 1.  La  scuola
          materna  statale si propone fini di educazione, di sviluppo
          della   personalita'   infantile,   di   assistenza   e  di
          preparazione  alla  frequenza  della  scuola  dell'obbligo,
          integrando l'opera della famiglia.
              2.   La  scuola  materna  statale  accoglie  i  bambini
          nell'eta' prescolastica da 3 a 6 anni.».
              «Art. 104 (Orario di funzionamento della scuola materna
          ed  organici). - 1.  L'orario di funzionamento delle scuole
          materne  statali  e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo
          di  10  ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di
          circolo.».
              «Art. 109 (Istruzione obbligatoria) - (Omissis).
              2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
              3. La scuola media ha la durata di anni tre.».
              «Art.   118   (Finalita). - 1.  La  scuola  elementare,
          nell'ambito  dell'istruzione  obbligatoria,  concorre  alla
          formazione  dell'uomo  e  del  cittadino secondo i principi
          sanciti   dalla   Costituzione   e  nel  rispetto  e  nella
          valorizzazione  delle  diversita'  individuali,  sociali  e
          culturali.  Essa  si propone lo sviluppo della personalita'
          del   fanciullo  promuovendone  la  prima  alfabetizzazione
          culturale.».
              «Art.   119  (Continuita'  educativa). - 1.  La  scuola
          elementare,  anche  mediante  forme di raccordo pedagogico,
          curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la
          scuola  media, contribuisce a realizzare la continuita' del
          processo educativo.».
              «Art. 128 (Programmazione ed organizzazione didattica).
          - (Omissis).
              3.   Il  direttore  didattico,  sulla  base  di  quanto
          stabilito   dalla   programmazione  dell'azione  educativa,
          dispone  l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno
          dei   moduli   organizzativi   di   cui   all'art.   121  e
          l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo
          cura   di   garantire  le  condizioni  per  la  continuita'
          didattica,   nonche'   la   migliore   utilizzazione  delle
          competenze  e  delle esperienze professionali, assicurando,
          ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
              4.  Nell'ambito  dello  stesso  modulo organizzativo, i
          docenti  operano  collegialmente  e  sono contitolari della
          classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.».
              «Art.  145  (Ammissione  alle  classi  successive  alla
          prima). - 1.  Il  passaggio  da  una classe alla successiva
          avviene  per  scrutinio  in  conformita'  al  disposto  del
          precedente art. 144.
              2.  I  docenti di classe possono non ammettere l'alunno
          alla  classe  successiva,  soltanto  in casi eccezionali su
          conforme  parere  del consiglio di interclasse, riunito con
          la  sola  presenza dei docenti e sulla base di una motivata
          relazione.
              3.   L'alunno   non   ammesso  ripete  l'ultima  classe
          frequentata.».
              «Art.   148   (Esame  di  licenza  elementare). - 1.  A
          conclusione  del  corso  elementare  gli  alunni sostengono
          l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
              2.   L'esame   si  sostiene  in  unica  sessione;  esso
          costituisce  il momento conclusivo dell'attivita' educativa
          e  tiene  conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno
          operate dai docenti di classe.
              3.  La  valutazione  dell'esame e' fatta collegialmente
          dai  docenti  di  classe  e  da  due  docenti designati dal
          collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
              4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di licenza elementare
          nell'unica sessione di cui al comma 2.
              5.   Le   prove   suppletive  degli  esami  di  licenza
          elementare  per  i candidati assenti per gravi e comprovati
          motivi  devono  concludersi prima dell'inizio delle lezioni
          dell'anno scolastico successivo.
              6.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          sentito  il  Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
          sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli
          esami di idoneita' e di licenza.
              7.   Per   le   prove  di  esame  sostenute  da  alunni
          handicappati  sono  adottati  i criteri stabiliti dall'art.
          318.».
              «Art.  149  (Valore  della  licenza). - 1.  La  licenza
          elementare  e'  titolo  valido  per l'iscrizione alla prima
          classe   della   scuola  media  e  per  l'ammissione,  alle
          condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di
          idoneita' e di licenza di scuola media.
              «Art.  150  (Rilascio  dell'attestato di licenza). - 1.
          Entro  dieci  giorni dal termine della sessione di esami, i
          direttori  didattici  sono  tenuti a rilasciare agli alunni
          che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
              2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito.
              3.  Della medesima agevolazione godono gli alunni delle
          scuole elementari parificate.
              4.  Ai  candidati privatisti che abbiano superato esami
          di  idoneita'  o  di  licenza  presso  una scuola statale o
          presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di
          idoneita' o di licenza e' del pari gratuito.
              5.  Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi
          imposta, tassa o contributo.».
              «Art.  161  (Finalita'  e durata della scuola media). -
          (Omissis).      2. La scuola media concorre a promuovere la
          formazione  dell'uomo  e  del  cittadino secondo i principi
          sanciti  dalla  Costituzione e favorisce l'orientamento dei
          giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.».
              «Art.  176  (Iscrizione  alla  prima classe). - 1. Alla
          scuola media si accede con la licenza elementare.».
              «Art.    177    (Valutazione    e    scheda   personale
          dell'alunno). - 1.  Il  consiglio  di  classe  con  la sola
          presenza  dei  docenti,  e'  tenuto  a compilare e a tenere
          aggiornata  una scheda personale dell'alunno, contenente le
          notizie  sul  medesimo e sulla sua partecipazione alla vita
          della  scuola, nonche' le osservazioni sistematiche sul suo
          processo  di  apprendimento  e  sul  livello di maturazione
          raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
              2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli
          elementi  registrati  sulla  scheda  il consiglio di classe
          desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e
          una   valutazione  adeguatamente  informativa  sul  livello
          globale di maturazione.
              3.  Per  la  valutazione  degli  alunni handicappati si
          applica il disposto dell'art. 318.
              4.  I  docenti  della  classe  illustrano  ai  genitori
          dell'alunno  o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la
          valutazione  sul  livello  globale di maturazione raggiunto
          dall'alunno,   unitamente   alle  iniziative  eventualmente
          programmate   in   favore  dell'alunno  medesimo  ai  sensi
          dell'art. 167.
              5.  Il  consiglio  di  classe,  in  sede di valutazione
          finale,  delibera  se ammettere o non ammettere alla classe
          successiva  gli alunni della prima e della seconda classe e
          all'esame   di  licenza  gli  alunni  della  terza  classe,
          formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un
          giudizio   di  non  ammissione  alla  classe  successiva  o
          all'esame di licenza.
              6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici
          per  disciplina  e  delle  valutazioni  espresse  nel corso
          dell'anno  sul livello globale di maturazione, con riguardo
          anche alle capacita' e alle attitudini dimostrate.
              7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono
          documentati con apposito attestato.
              8.  ll  Ministro  della pubblica istruzione, sentito il
          Consiglio  nazionale della pubblica istruzione, approva con
          proprio  decreto  i  modelli della scheda personale e degli
          attestati   e   di   ogni   altra  documentazione  ritenuta
          necessaria.
              9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato
          per  quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per
          i  figli  dei  lavoratori emigranti scolarizzati all'estero
          adottato  a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo
          1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.».
              «Art.   178   (Accesso   alle  classi  successive  alla
          prima). - 1.  Alle  classi  seconda e terza si accede dalla
          classe  immediatamente  inferiore quando si sia ottenuta la
          promozione  con  il giudizio di idoneita' di cui al comma 5
          dell'art. 177.
              2.  Alle  stesse  classi  si  accede anche per esame di
          idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che
          abbiano  compiuto  o  compiano  nel  corso dell'anno solare
          rispettivamente  il  12°  e  il 13° anno di eta' e siano in
          possesso   della  licenza  della  scuola  elementare,  e  i
          candidati    che    detta   licenza   abbiano   conseguito,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni.
              3.  La promozione e la idoneita' valgono per proseguire
          gli   studi  in  qualsiasi  scuola  statale,  pareggiata  o
          legalmente riconosciuta.».
              «Art. 442 (Dotazioni organiche). - 1.
              2.  L'organico  provinciale  della scuola elementare e'
          determinato ai sensi dell'art. 121.
              3.
              4.  I  criteri  e  le modalita' per la rideterminazione
          degli  organici  e  la programmazione delle nuove nomine in
          ruolo   sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro
          e per la funzione pubblica.».
              «Art.  129  (Orario  delle  attivita' didattiche). - 1.
          L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare
          ha  la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino
          ad  un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto
          dal comma 7.
              2.
              3.  Dall'orario  delle  attivita'  didattiche di cui ai
          commi  1  e  2  del  presente  articolo e' escluso il tempo
          eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
              4.  Nell'organizzazione  dell'orario  (settimanale),  i
          criteri   della   programmazione  dell'attivita'  didattica
          devono,  in  ogni caso, rispettare una congrua ripartizione
          del  tempo  dedicato  ai  diversi ambiti disciplinari senza
          sacrificarne alcuno.
              5.  I  consigli  di circolo definiscono le modalita' di
          svolgimento    dell'orario   delle   attivita'   didattiche
          scegliendo,  sulla  base  delle disponibilita' strutturali,
          dei  servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche
          delle   famiglie,   fatta   salva   comunque   la  qualita'
          dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
                a) orario  antimeridiano  e  pomeridiano ripartito in
          sei giorni della settimana;
                b) orario  antimeridiano  e  pomeridiano ripartito in
          cinque giorni della settimana.
              6.
              7.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
          e'  disposto  un  ulteriore  aumento di orario in relazione
          alla  graduale  attivazione  dell'insegnamento della lingua
          straniera.».
              «Art.  130  (Progetti  formativi  di tempo lungo). - 1.
          Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
          gruppi   di   alunni   di   classi  diverse,  attivita'  di
          arricchimento   e   di   integrazione   degli  insegnamenti
          curriculari alle seguenti condizioni:
                a) che  l'orario complessivo settimanale di attivita'
          non   superi   le   trentasette   ore,   ivi   compreso  il
          "tempo-mensa";
                b) che  vi  siano le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
                c)  che  il  numero  degli alunni interessati non sia
          inferiore, di norma, a venti;
                d) che  la  copertura  dell'orario sia assicurata per
          l'intero  anno  con  lo  svolgimento,  da parte dei docenti
          contitolari  delle  classi cui il progetto si riferisce, di
          tre  ore  di  servizio  in  aggiunta a quelle stabilite per
          l'orario  settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo
          le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
          o,  nel  caso  di  mancata disponibilita' degli stessi, con
          l'utilizzazione,  limitata  alle  ore  necessarie, di altro
          docente  titolare  del  plesso  o  del  circolo,  tenuto al
          completamento  dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora
          non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
          altro    docente   di   ruolo   disponibile   nell'organico
          provinciale.
              2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
          legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
          il   limite  dei  posti  funzionanti  nell'anno  scolastico
          1988-1989, alle seguenti condizioni:
                a) che  esistano  le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
                b) che   l'orario   settimanale,   ivi   compreso  il
          "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
                c) che  la programmazione didattica e l'articolazione
          delle  discipline  siano  uniformate ai programmi vigenti e
          che  l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
          docenti  per  ambiti  disciplinari  come previsto dall'art.
          128.
              3.  I  posti  derivanti da eventuali soppressioni delle
          predette   attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati
          esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
          cui all'art. 121.».
              «Art.  143 (Iscrizione alla prima classe). - 1. Nessuno
          puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non ha
          raggiunto l'eta' di sei anni.».
              «Art.   147   (Esami   di  idoneita). - 1.  Gli  alunni
          provenienti  da  scuola  privata o familiare sono ammessi a
          sostenere  esami di idoneita' per la frequenza delle classi
          seconda, terza, quarta e quinta.
              2.  La  sessione  di  esami  e'  unica. Per i candidati
          assenti  per  gravi  e comprovati motivi sono ammesse prove
          suppletive  che  devono concludersi prima dell'inizio delle
          lezioni dell'anno scolastico successivo.».
              «Art.  162  (Istituzione  delle cattedre e dei posti di
          ruolo). (Omissis).
              5.  Nelle  scuole  medie  integrate  a tempo pieno sono
          istituite,  sulla base di criteri stabiliti con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio
          nazionale   della   pubblica   istruzione,  cattedre-orario
          comprensive   delle  ore  d'insegnamento  delle  discipline
          curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere
          attivita' complementari.».
              - Si  riporta il testo degli artt. 100 e 183, commi 1 e
          2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.    100    (Requisiti    per   l'ammissione). - 1.
          L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso
          del   requisito   dell'eta'  di  cui  all'art.  99  e  alla
          presentazione  della  certificazione  delle vaccinazioni di
          cui all'art. 117.».
              «Art.  183  (Ammissione  all'esame di licenza). - 1. Al
          termine  della  terza classe si sostiene l'esame di licenza
          al  quale  sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma
          dell'art. 177, comma 5.
              2.  All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati
          privatisti  che  abbiano  compiuto  o  compiano  nel  corso
          dell'anno  solare  il quattordicesimo anno di eta', purche'
          siano  in  possesso  della licenza elementare. Sono inoltre
          ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da
          almeno  un  triennio  e  i candidati che nell'anno in corso
          compiano 23 anni di eta'.».