Art. 19.
               (Verifica dell'adempimento dei compiti)

1.  In  conformita'  a  quanto  stabilito  nella  comunicazione della
Commissione  delle  Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C 320 del 15 novembre
2001,  relativa  all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio  pubblico  di radiodiffusione, e' affidato all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  il  compito  di verificare che il
servizio   pubblico  generale  radiotelevisivo  venga  effettivamente
prestato  ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del
contratto  nazionale  di  servizio  e  degli  specifici  contratti di
servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  tenendo  conto  anche  dei parametri di qualita' del
servizio  e  degli  indici di soddisfazione degli utenti definiti nel
contratto medesimo.
2.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, nei casi di
presunto  inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o
su  impulso  del  Ministero  delle  comunicazioni  per  il  contratto
nazionale  di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome
di  Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
l'apertura  dell'istruttoria  al rappresentante legale della societa'
concessionaria,  che  ha diritto di essere sentito, personalmente o a
mezzo  di  procuratore  speciale, nel termine fissato contestualmente
alla  notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
fase  dell'istruttoria,  nonche'  di  essere nuovamente sentito prima
della chiusura di questa.
3.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' in ogni fase
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano
in  possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai
fini  dell'istruttoria;  disporre  ispezioni al fine di controllare i
documenti  aziendali  e  di  prenderne copia, anche avvalendosi della
collaborazione  di  altri  organi  dello  Stato;  disporre  perizie e
analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4.  Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto  di istruttoria da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
5.  I  funzionari  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  3  sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6.   Con   provvedimento   dell'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al
comma  3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a  25  mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire i documenti ovvero alla
sanzione  amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono
informazioni  o  esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7.  Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  ravvisa  infrazioni  agli  obblighi di cui al comma 1,
fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore
a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi
di  infrazioni  gravi,  tenuto  conto  della  gravita' e della durata
dell'infrazione,  l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione  amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato    nell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente   alla
notificazione   della  diffida,  fissando  i  termini,  comunque  non
superiori  a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8.  In  caso  di  inottemperanza  alla  diffida  di  cui  al comma 7,
l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino al 3 per cento del fatturato ovvero,
nei  casi  in  cui  sia  stata applicata la sanzione di cui al citato
comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione  gia'  applicata  con  un limite massimo del 3 per cento del
fatturato  come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il
termine  entro  il  quale  il  pagamento  della  sanzione deve essere
effettuato.  Nei  casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni   puo'   disporre   la   sospensione
dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni da' conto dei
risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.