Art. 19. 
    Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, una banca  dati  contenente  la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle  innovazioni  normative  e  della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e  assicurando
agli utenti la consultazione gratuita. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  dei  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della  legge  29  luglio
2003, n. 229. 
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 3, della
          legge  29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione - legge di semplificazione 2001):
              "3.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'art. 17,
          determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno
          2003  ed  in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.".