Art. 19.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di
tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali
i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale,
artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli
interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari,
nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita'
comparativa.
  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.