ART. 19
                 (procedura di verifica preventiva)

   1.  I  piani  e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7,
comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della
pesca,  energetico,  industriale,  dei  trasporti, della gestione dei
rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione  territoriale  o della destinazione dei suoli, nonche'
le  modifiche  di  detti  piani  e  programmi  sono  sottoposti  alla
procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti
di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7.
   2.    La    verifica   e'   eseguita   dall'autorita'   competente
all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente
ed  acquisito  il parere della Commissione di cui all'articolo 6, che
si  pronuncia,  in  base ai criteri di cui all'Allegato II alla parte
seconda  del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A
tal  fine  l'istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o
programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in
copia  a  detta  Commissione  al  fine  di  consentire  la tempestiva
costituzione   della  sottocommissione  incaricata  di  esprimere  il
parere.  In  caso  di  esito positivo, alla sottocommissione nominata
viene  poi  assegnata  anche  l'istruttoria  di  cui all'articolo 17;
inoltre,  tenuto  conto  delle specifiche caratteristiche del piano o
programma  proposto,  possono  contestualmente  essere  precisate  le
modalita'  di  informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 16.
   3.  Qualora  nel  corso  dell'istruttoria per l'approvazione di un
nuovo  piano  o  programma, o di una modifica ad un piano o programma
gia' approvato, venga rilevato che non e' stata esperita la procedura
di  verifica  di  cui  ai  commi  1  e  2, tale procedura e' attivata
dall'autorita'  competente  all'approvazione,  la  quale, a tal fine,
trasmette   alla   Commissione   di   cui  all'articolo  6  tutta  la
documentazione  utile  in proprio possesso e contestualmente sospende
il procedimento di approvazione.