ART. 19 (procedura di verifica preventiva) 1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonche' le modifiche di detti piani e programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7. 2. La verifica e' eseguita dall'autorita' competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, che si pronuncia, in base ai criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica, unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 17; inoltre, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma proposto, possono contestualmente essere precisate le modalita' di informazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. 3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o programma gia' approvato, venga rilevato che non e' stata esperita la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura e' attivata dall'autorita' competente all'approvazione, la quale, a tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 tutta la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.