Art. 19. 
               Esperti che elaborano le documentazioni 
  1.  A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di   cui
all'articolo 12, comma 4, prima di  essere  presentati  al  Ministero
della salute,  devono  essere  elaborati  e  firmati  da  esperti  in
possesso  delle  necessarie  qualifiche  tecniche  o   professionali,
correlate alla materia trattata, specificate in un  breve  curriculum
vitae. 
  2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali
di cui al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso  alla  letteratura
scientifica di cui all'articolo 14, nei riassunti dettagliati di  cui
al comma 3, conformemente alle previsioni dell'allegato tecnico sulla
domanda di AIC. 
  3.  I  riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier   che   il
richiedente presenta al Ministero della salute.