Art. 19. Trasferimento dei documenti 1. Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati o dei documenti deve essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilita' della conservazione e dell'archivio dei dati a norma dell'articolo 18. In caso di ispezioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e' tenuto al pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.
Note all'art. 19: - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 1. - Il decreto del Ministro della salute, 24 maggio 2004, reca: «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati.».