Art. 19.
                     Trasferimento dei documenti
  1.  Qualsiasi  trasferimento di proprieta' dei dati o dei documenti
deve   essere   documentato.   Il   nuovo   proprietario   assume  la
responsabilita'  della conservazione e dell'archivio dei dati a norma
dell'articolo  18.  In  caso  di ispezioni di cui all'articolo 15 del
decreto  legislativo  24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e'
tenuto al pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento
della  tariffa di cui al decreto del Ministro della salute in data 24
maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno
2004.
 
          Note all'art. 19:
              - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
          n. 211, vedi note all'art. 1.
              - Il decreto del Ministro della salute, 24 maggio 2004,
          reca:  «Rideterminazione  degli importi delle tariffe e dei
          diritti  per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di
          soggetti interessati.».