Art. 19. 
                        Disposizioni generali 
  1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i  diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. 
  2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo,  si  tiene
conto, sulla base di una  valutazione  individuale,  della  specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di  gravidanza,  i  genitori  singoli  con
figli minori, le persone che hanno subito  torture,  stupri  o  altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.