Art. 19.
               (ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1.  Il Governo e' autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5
del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2006, n. 207, in conformita' ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo
regolamento.
2.  Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e' composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del
consiglio  di  amministrazione  interviene, senza diritto di voto, il
capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri. In caso di parita' di
voti, quello del presidente vale doppio.
3.  La  ripartizione  dei  nove  seggi  fra  le  amministrazioni e le
associazioni    di   categoria   e'   stabilita   con   decreto   del
sottosegretario  di  Stato  con  delega  al  turismo da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Effettuata  la  ripartizione  di cui al comma 3, i componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
5.  Fino  all'insediamento  del nuovo consiglio di amministrazione le
funzioni   dell'organo  collegiale  di  amministrazione  dell'ENIT  -
Agenzia   nazionale   del  turismo  sono  svolte  da  un  commissario
straordinario nominato secondo le norme vigenti.
 
          Note all'art. 19:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 5 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.
          207   (Regolamento   recante  organizzazione  e  disciplina
          dell'Agenzia  nazionale  del turismo, a norma dell'art. 12,
          comma   7,   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80):
             «1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' nominato con
          decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          ed  e' composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli
          assessori   regionali  al  turismo  e  al  Direttore  della
          Direzione  generale  per  il  turismo  del  Ministero delle
          attivita'  produttive,  da  tredici  membri,  di cui sei in
          rappresentanza  delle  regioni,  designati dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, tre designati
          dalle     organizzazioni    di    categoria    maggiormente
          rappresentative, due designati dal Ministro delle attivita'
          produttive,  uno designato dal Ministro degli affari esteri
          ed uno designato dall'Unioncamere.».