ART. 19
         (Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.All'articolo   29   del   decreto   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 3  e' sostituito dal seguente: "3. La valutazione dei
rischi  deve  essere  immediatamente  rielaborata, nel rispetto delle
modalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2, in occasione di modifiche del
processo  produttivo  o della organizzazione del lavoro significative
ai  fini  della  salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado   di  evoluzione  della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
protezione  o  a  seguito  di  infortuni  significativi  o  quando  i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A
seguito  di  tale  rielaborazione,  le  misure di prevenzione debbono
essere  aggiornate.  Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento  di  valutazione  dei  rischi  deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.";
   b) dopo  il  comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le procedure
standardizzate  di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende
che  rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. ";
   c) al comma 7, la lettera c) e' soppressa.