Art. 19. 
 
          Criteri per la differenziazione delle valutazioni 
 
 
  1. In ogni amministrazione, l'Organismo  indipendente,  sulla  base
dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il  sistema
di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila  una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto  per  livello  generale  e  non,   e   del   personale   non
dirigenziale. 
  2.  In  ogni  graduatoria  di  cui  al  comma  1  il  personale  e'
distribuito in differenti livelli di performance in modo che: 
   a) il venticinque per cento e' collocato nella  fascia  di  merito
alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta  per  cento
delle risorse destinate  al  trattamento  accessorio  collegato  alla
performance individuale; 
   b) il cinquanta per cento e'  collocato  nella  fascia  di  merito
intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del  cinquanta  per
cento delle risorse destinate  al  trattamento  accessorio  collegato
alla performance individuale; 
   c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia  di
merito bassa, alla quale  non  corrisponde  l'attribuzione  di  alcun
trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 
  3. Per i dirigenti si applicano i  criteri  di  compilazione  della
graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio  di  cui  al
comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato. 
  4. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere  deroghe
alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del
comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento
o in diminuzione, con corrispondente  variazione  compensativa  delle
percentuali di cui alle lettere  b)  o  c).  La  contrattazione  puo'
altresi' prevedere deroghe alla composizione percentuale delle  fasce
di cui alle lettere b) e c) e  alla  distribuzione  tra  le  medesime
fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale. 
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio
delle deroghe di cui al comma 4, al fine di  verificare  il  rispetto
dei principi  di  selettivita'  e  di  meritocrazia  e  riferisce  in
proposito   al   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  2  e  3  non  si  applicano  al
personale  dipendente  se  il  numero  dei  dipendenti  in   servizio
nell'amministrazione non e' superiore a 8 e ai dirigenti se il numero
dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a  5.
In ogni caso deve essere  garantita  l'attribuzione  selettiva  della
quota prevalente delle risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio collegato alla performance a un percentuale  limitata  del
personale dipendente e dirigente.