Art. 19. (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese) 1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della loro concessione ed erogazione. 2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attivita' di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Note all'articolo 19 - Si riporta il testo dell'articolo 12 commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99: "Art. 12. (Disposizioni di attuazione). - 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai princi'pi del presente decreto. 2. (Omissis). 3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998. 4. (Omissis). - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: "Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1. Gli interventi sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensita' di aiuto, ove consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalita' di calcolo non e' applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonche' la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea. 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale." - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, legge 7 aprile 1995, n. 104 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84): "Art. 17. Attivita' dell'IPI, ex IASM. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attivita' approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. 2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI."