Art. 19 
 
                     (Aggiornamento del catasto) 
 
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe
Immobiliare  Integrata",  costituita  e  gestita   dall'Agenzia   del
Territorio secondo  quanto  disposto  dall'articolo  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare  Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche  dati
disponibili presso l'Agenzia del  Territorio  per  ciascun  immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 
2. In fase di prima applicazione l'accesso  all'Anagrafe  Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema  di  regole
tecnico-giuridiche emanate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le
modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione. 
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni,  censuaria
e cartografica, del catasto edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,
e'  garantita  ai  Comuni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il
Sistema telematico,  il  Portale  per  i  Comuni  ed  il  Sistema  di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
5.  Le  funzioni   catastali   connesse   all'accettazione   e   alla
registrazione degli  atti  di  aggiornamento  sono  svolte  in  forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi,  emanate  con  decreto
del Ministro dell'Economia e delle  Finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Le  suddette  regole
tecnico-giuridiche      costituiscono      principi      fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle  Regioni  a
statuto  speciale.  Ove  non  esercitate  dai  Comuni,  le  attivita'
connesse alle predette  funzioni  sono  esercitate  dall'Agenzia  del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte  dall'Agenzia
del Territorio le funzioni in materia di: 
a) individuazione di  metodologie  per  l'esecuzione  di  rilievi  ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie
catastali; 
b) controllo  della  qualita'  delle  informazioni  catastali  e  dei
processi di aggiornamento degli atti; 
c) gestione unitaria e certificata della base dei  dati  catastali  e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di  cui  alla  lettera
b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica  di  riferimento
per il Modello unico digitale per l'edilizia; 
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 5, nonche'  poteri  di  applicazione  delle  relative  sanzioni
determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude  le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo  2,  comma  36,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
8. Entro il 31 dicembre  2010  i  titolari  di  diritti  reali  sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla
data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente
alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende
disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale
per i Comuni. 
9. Entro il medesimo termine del  31  dicembre  2010  i  titolari  di
diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che
abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. 
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a
presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di  una
rendita presunta, da iscrivere  transitoriamente  in  catasto,  anche
sulla base degli  elementi  tecnici  forniti  dai  Comuni.  Per  tali
operazioni  l'Agenzia  del   Territorio   puo'   stipulare   apposite
convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi   delle   categorie
professionali. 
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a
presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio procede agli  accertamenti  di  competenza  anche  con  la
collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del
Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi
rappresentativi delle categorie professionali. 
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,  sulla
base    di    nuove     informazioni     connesse     a     verifiche
tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati
che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,
del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti
reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma
10. Restano fermi  i  poteri  di  controllo  dei  Comuni  in  materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. 
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento  della
attivita'  istruttorie  connesse   all'accertamento   catastale,   si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'  aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture  private
autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il   trasferimento,   la
costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su
fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari
urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione  catastale,  il
riferimento   alle   planimetrie   depositate   in   catasto   e   la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo
stato di fatto dei dati catastali e delle  planimetrie.  Prima  della
stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari ". 
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul  territorio  dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,  deve
contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli  immobili.  La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata  fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di  registro  ed  e'
punita con la sanzione prevista  dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a  decorrere
dal 1° luglio 2010.