Art. 19 
 
 
                     Composizione dell'Organismo 
 
  1. L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies  del  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e'   composto   da   un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a
cinque membri nominati ai sensi del comma 2. 
  2.  I  componenti  dell'Organismo,  tra  i  quali  e'   eletto   il
Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo  statuto,
all'interno delle categorie degli agenti  in  attivita'  finanziaria,
dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari,
degli istituti di pagamento e degli istituti di  moneta  elettronica,
tra persone dotate di comprovata competenza in  materie  finanziarie,
economiche e giuridiche nonche' di  caratteristiche  di  indipendenza
tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. 
  3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto  e  di  propri
regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare
efficacia e legittimita' nello svolgimento dei  propri  compiti,  nel
rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri: 
    a) previsione  dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  risorse
necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; 
    b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno  volti  a
garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; 
    c) adozione di un efficace sistema di pubblicita'  delle  proprie
disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria  e
dei mediatori creditizi; 
    d) adozione di procedure funzionali alla preventiva  verifica  di
legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento  al
rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio  per  violazione
dell' articolo 128-ter decies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, del principio  del  contraddittorio,  della  conoscenza
degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione  tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie; 
    e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle
informazioni ricevute; 
    f)   adozione   di   procedure   che   consentano   di    fornire
tempestivamente alla Banca  d'Italia  le  informazioni  dalla  stessa
richieste. 
  4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi
al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   la   successiva
approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il  testo  degli  artt.  128-undicies  e  128-ter
          decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si
          veda l'art.11 del presente decreto legislativo.