Art. 19 Composizione dell'Organismo 1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. 2. I componenti dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo statuto, all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. 3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri: a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell' articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste. 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.
Note all'art. 19: - Per il testo degli artt. 128-undicies e 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo.