Art. 19 
 
                          Relazione tecnica 
 
                    (art. 20, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  La  relazione  riporta  lo  sviluppo  degli   studi   tecnici
specialistici del progetto ed  indica  requisiti  e  prestazioni  che
devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio  le
indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto  di
vista dell'inserimento nel territorio, descrive e  motiva  le  scelte
tecniche del progetto. 
    Salva  diversa  motivata  determinazione  del  responsabile   del
procedimento, a titolo indicativo e non  esaustivo,  si  riportano  i
principali argomenti che  devono  essere  contenuti  nella  relazione
tecnica: 
    a) geologia; 
    b) geotecnica; 
    c) sismica; 
    d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli; 
    e) archeologia: la relazione deve riportare gli  sviluppi  e  gli
esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico  in  sede
di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice; 
    f) censimento delle interferenze (con le ipotesi  di  risoluzione
delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo); 
    g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle
esigenze di cave e discariche; 
    h) espropri (quantificazione preliminare degli importi); 
    i) architettura e funzionalita' dell'intervento; 
    l) strutture ed opere d'arte; 
    m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete); 
    n) impianti e sicurezza; 
    o) idrologia; 
    p) idraulica; 
    q) strutture; 
    r) traffico. 
    2. Salva diversa motivata  determinazione  del  responsabile  del
procedimento, per  interventi  di  adeguamento/ampliamento  di  opere
esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre: 
    a) dettagliato resoconto sulla composizione,  caratteri  storici,
tipologici  e  costruttivi,  consistenza  e  stato  di   manutenzione
dell'opera da adeguare/ampliare; 
    b) la destinazione finale delle zone dismesse; 
    c)  chiare  indicazioni  sulle  fasi  esecutive  necessarie   per
garantire l'esercizio  durante  la  costruzione  dell'intervento  (se
previsto). 
 
              Note all'art. 19 
              -  Il  testo  dell'articolo  95  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.   95    (Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico in sede di progetto preliminare) - 1. Ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte
          all'applicazione delle disposizioni del presente codice  in
          materia  di  appalti  di  lavori  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti trasmettono al  soprintendente  territorialmente
          competente, prima  dell'approvazione,  copia  del  progetto
          preliminare dell'intervento  o  di  uno  stralcio  di  esso
          sufficiente ai fini archeologici, ivi  compresi  gli  esiti
          delle  indagini  geologiche  e  archeologiche   preliminari
          secondo quanto disposto dal  regolamento,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi  oneri  si
          provvede ai sensi dell'articolo 93, comma  7  del  presente
          codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
          della documentazione suindicata non e'  richiesta  per  gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
          a  tutti  gli  interessati,  degli  istituti   archeologici
          universitari e dei soggetti in  possesso  della  necessaria
          qualificazione. Con decreto del Ministro per i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  sentita   una   rappresentanza   dei
          dipartimenti  archeologici  universitari,  si  provvede   a
          disciplinare i criteri  per  la  tenuta  di  detto  elenco,
          comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i
          soggetti interessati. 
              3.  Il  soprintendente,  qualora,  sulla   base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di  novanta
          giorni dal  ricevimento  del  progetto  preliminare  ovvero
          dello  stralcio  di  cui  al  comma  1,  la  sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  6  e
          seguenti. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa, il termine indicato al  comma  3  e'  interrotto
          qualora il soprintendente segnali con modalita'  analitiche
          detta incompletezza alla stazione  appaltante  entro  dieci
          giorni dal ricevimento della  suddetta  documentazione.  In
          caso di documentata esigenza di approfondimenti  istruttori
          il  soprintendente  richiede  le   opportune   integrazioni
          puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione  e
          alle  caratteristiche  dell'intervento  da   realizzare   e
          acquisisce presso la  stazione  appaltante  le  conseguenti
          informazioni. La richiesta di integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine.  Il  soprintendente,   ricevute   le
          integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
          periodo di tempo non trascorso o comunque  almeno  quindici
          giorni,  per  formulare  la  richiesta  di   sottoposizione
          dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui all'articolo 96 nel termine  di  cui
          al comma 3, ovvero tale procedura  si  concluda  con  esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il Ministero per i  beni  e
          le  attivita'  culturali  procede,   contestualmente   alla
          richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di  avvio
          del   procedimento   di   verifica   o   di   dichiarazione
          dell'interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e  13
          del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di
          prescrivere   l'esecuzione,   a   spese   del   committente
          dell'opera  pubblica,  di   saggi   archeologici.   Restano
          altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
          nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per  le
          zone di interesse archeologico, di  cui  all'articolo  142,
          comma 1, lettera m), del medesimo codice.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  96  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.   96   (Procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico) - 1. La procedura di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico si articola  in  due
          fasi costituenti  livelli  progressivi  di  approfondimento
          dell'indagine   archeologica.   L'esecuzione   della   fase
          successiva dell'indagine e'  subordinata  all'emersione  di
          elementi archeologicamente  significativi  all'esito  della
          fase  precedente.  La  procedura  di  verifica   preventiva
          dell'interesse archeologico consiste nel  compimento  delle
          indagini e nella redazione dei  documenti  integrativi  del
          progetto di cui alle seguenti lettere: 
              a)  prima   fase,   integrativa   della   progettazione
          preliminare: 
              1) esecuzione di carotaggi; 
              2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
              3)  saggi   archeologici   tali   da   assicurare   una
          sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; 
              b)  seconda  fase,  integrativa   della   progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della
          relazione   archeologica    definitiva,    approvata    dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
              a) contesti in cui  lo  scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
              b) contesti che non evidenziano reperti leggibili  come
          complesso  strutturale  unitario,  con  scarso  livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
          in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
              c) complessi  la  cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accerta   l'insussistenza    dell'interesse    archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta   le
          prescrizioni necessarie ad  assicurare  la  conoscenza,  la
          conservazione   e   la    protezione    dei    rinvenimenti
          archeologicamente rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela
          eventualmente da adottare ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,   relativamente   a   singoli
          rinvenimenti o al loro  contesto.  Nel  caso  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei
          provvedimenti  di  assoggettamento   a   tutela   dell'area
          interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
          attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
          di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              5. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              6. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture, sono stabilite linee guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al presente articolo. 
              7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
          presente articolo, il direttore  regionale  competente  per
          territorio  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo  95,  stipula   un   apposito   accordo   con
          l'amministrazione appaltante per disciplinare le  forme  di
          coordinamento e di collaborazione con il  responsabile  del
          procedimento  e   con   gli   uffici   dell'amministrazione
          procedente.   Nell'accordo   le   amministrazioni   possono
          graduare la complessita' della procedura di cui al presente
          articolo, in ragione della  tipologia  e  dell'entita'  dei
          lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e  i  contenuti
          del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
          documentazione   e   di    divulgazione    dei    risultati
          dell'indagine,  mediante   l'informatizzazione   dei   dati
          raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
          competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
          dai commi che precedono del presente articolo. 
              9. Alle finalita' di cui all'articolo 95  e  dei  commi
          che precedono del presente articolo le Province autonome di
          Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
          previste dallo statuto speciale e dalle relative  norme  di
          attuazione.”