Art. 19 
 
Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in
               materia di accesso alle reti elettriche 
 
  1. Entro il 30 giugno  2013  e,  successivamente,  ogni  due  anni,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
perseguendo l'obiettivo  di  assicurare  l'integrazione  delle  fonti
rinnovabili nel sistema elettrico  nella  misura  necessaria  per  il
raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3. 
  2. Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi  quantitativa  degli
oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema  elettrico  connessi  al
dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili,
valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. 
 
          Note all'art. 19: 
              - per l'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 17.