Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 35 e
36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di
accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la
sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in
possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al
suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
d).
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il
richiedente e' ospitato nel centro per il tempo
strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni.
Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per
il tempo strettamente necessario all'esame della domanda
innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre
mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio
delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera
della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle
regole di convivenza previste nel regolamento di cui al
comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire
dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal
centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi
attinenti all'esame della domanda, fatta salva la
compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame
della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta
di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma
4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono
fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione,
anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di
accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al
richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita'
della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle
strutture e' comunque consentito ai rappresentanti
dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E' disposto il
trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del
richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei
delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di
espulsione o di respingimento.
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal
questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia'
in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli
avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno.
Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di
trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui
all'articolo 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva
permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni,
dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo
dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal
questore alla Commissione territoriale e costituisce il
luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della domanda di protezione internazionale. Al
termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui
all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di
comunicare alla questura e alla competente Commissione
territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza
giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base
della documentazione in suo possesso.».
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 3- 14 abrogati.».
«Art. 36 (Accoglienza del ricorrente). - 1. Al
richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime
strutture con le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui
all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del
provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma
8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140.".
- Per il testo dell'articolo 417-bis del codice di
procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.