Art. 19 
 
 
Delle controversie in  materia  di  riconoscimento  della  protezione
                           internazionale 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
capoluogo del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la
Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale  che  ha  pronunciato  il   provvedimento   impugnato.
Sull'impugnazione  dei   provvedimenti   emessi   dalla   Commissione
nazionale per il diritto di asilo  e'  competente  il  tribunale,  in
composizione monocratica, del capoluogo del  distretto  di  corte  di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il  provvedimento  di  cui  e'  stata  dichiarata  la  revoca  o   la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica,  che  ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  i  termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
  4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
    a) da parte di soggetto ospitato nei  centri  di  accoglienza  ai
sensi dell'articolo 20,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o   trattenuto   ai   sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero 
    b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di  rifugiato  o  di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero 
    c)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo  22,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero 
    d)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  citato  decreto
legislativo. 
  5. Nei casi previsti  dal  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5.  Quando   l'istanza   di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
25. 
  6.  Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al  Ministero
dell'interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la
competente Commissione territoriale, e sono  comunicati  al  pubblico
ministero. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  ha
adottato  l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'  depositare
tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini
dell'istruttoria e il giudice puo'  procedere  anche  d'ufficio  agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. 
  9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria ed e'  comunicata  alle  parti  a
cura della cancelleria. 
  10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22,  35  e
          36  del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
          puo' essere trattenuto al solo fine  di  esaminare  la  sua
          domanda. 
              2.  Il  richiedente  e'  ospitato  in  un   centro   di
          accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: 
                a) quando e' necessario verificare o  determinare  la
          sua nazionalita' o identita', ove  lo  stesso  non  sia  in
          possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al
          suo arrivo nel  territorio  dello  Stato  abbia  presentato
          documenti risultati falsi o contraffatti; 
                b) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
          frontiera o subito dopo; 
                c) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato in condizioni di soggiorno irregolare; 
                d). 
              3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
          richiedente  e'  ospitato   nel   centro   per   il   tempo
          strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
          ogni caso, per un periodo non  superiore  a  venti  giorni.
          Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro  per
          il tempo strettamente necessario  all'esame  della  domanda
          innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso,  per
          un  periodo  non  superiore  a  trentacinque  giorni.  Allo
          scadere  del  periodo  di  accoglienza  al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo  valido  tre
          mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
              4. La residenza nel centro  non  incide  sull'esercizio
          delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne'  sulla  sfera
          della sua vita  privata,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
          regole di convivenza previste nel  regolamento  di  cui  al
          comma 5, che garantiscono comunque la  facolta'  di  uscire
          dal centro nelle ore diurne. Il richiedente  puo'  chiedere
          al prefetto un permesso temporaneo  di  allontanamento  dal
          centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
          di uscita, per rilevanti  motivi  personali  o  per  motivi
          attinenti  all'esame  della   domanda,   fatta   salva   la
          compatibilita' con i  tempi  della  procedura  per  l'esame
          della domanda. Il provvedimento di diniego sulla  richiesta
          di  autorizzazione   all'allontanamento   e'   motivato   e
          comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma
          4. 
              5. Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  38  sono
          fissate, le caratteristiche e  le  modalita'  di  gestione,
          anche in collaborazione con l'ente locale,  dei  centri  di
          accoglienza richiedenti  asilo,  che  devono  garantire  al
          richiedente una  ospitalita'  che  garantisca  la  dignita'
          della  persona  e  l'unita'  del   nucleo   familiare.   Il
          regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
          Consiglio d'Europa e dall'Unione  europea.  L'accesso  alle
          strutture  e'   comunque   consentito   ai   rappresentanti
          dell'ACNUR, agli avvocati ed  agli  organismi  ed  enti  di
          tutela  dei  rifugiati  con  esperienza   consolidata   nel
          settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 
              Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1.  E'  disposto  il
          trattenimento,  nei  centri  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto  legislativo  25   luglio   1998,   n.   286,   del
          richiedente: 
                a)   che   si   trova   nelle   condizioni   previste
          dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; 
                b) che e' stato condannato  in  Italia  per  uno  dei
          delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
          di  procedura  penale,  ovvero  per  reati  inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
                c)  che  e'  destinatario  di  un  provvedimento   di
          espulsione o di respingimento. 
              2. Il provvedimento di trattenimento  e'  adottato  dal
          questore con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e'  gia'
          in corso il trattenimento, il questore chiede al  tribunale
          in composizione  monocratica  la  proroga  del  periodo  di
          trattenimento per ulteriori trenta  giorni  per  consentire
          l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28. 
              3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
          e' comunque garantito ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli
          avvocati ed agli organismi  di  tutela  dei  rifugiati  con
          esperienza  consolidata   nel   settore   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno. 
              Art.  22  (Residenza  nei  casi  di  accoglienza  e  di
          trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti  di  cui
          all'articolo 20,  comma  2,  e'  subordinata  all'effettiva
          permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
          centro che puo'  essere  disposto,  per  motivate  ragioni,
          dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
          sede la struttura che ospita  il  richiedente.  L'indirizzo
          dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e'  comunicato  dal
          questore alla Commissione  territoriale  e  costituisce  il
          luogo di residenza valevole agli effetti della  notifica  e
          delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento  di
          esame  della  domanda  di  protezione  internazionale.   Al
          termine del  periodo  di  accoglienza  nei  centri  di  cui
          all'articolo 20 o  del  periodo  di  trattenimento  di  cui
          all'articolo  21,  e'  fatto  obbligo  al  richiedente   di
          comunicare alla  questura  e  alla  competente  Commissione
          territoriale il luogo di  domicilio  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 11. 
              2. L'allontanamento del richiedente  dal  centro  senza
          giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
          e la Commissione territoriale decide la domanda sulla  base
          della documentazione in suo possesso.». 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 3- 14 abrogati.». 
              «Art.  36  (Accoglienza  del  ricorrente).  -   1.   Al
          richiedente asilo che  ha  proposto  il  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo 35, si  applica  l'articolo  11  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
              2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
          di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime
          strutture  con   le   modalita'   stabilite   dal   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
              3.  Il  richiedente  trattenuto  nei  centri   di   cui
          all'articolo  21  che  ha  ottenuto  la   sospensione   del
          provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo  35,  comma
          8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con  le
          modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005,
          n. 140.". 
              - Per il testo  dell'articolo  417-bis  del  codice  di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.