Art. 19 Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci 1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, si veda nelle note all'art. 14. - Il testo dell'art. 134 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, cosi' recita: «Art. 134 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci). - Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'art. 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.».