Art. 19 

 

				 
                     Disponibilita' finanziaria 

 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  negli  appositi  programmi  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  per  l'anno  2012  e  per  gli   esercizi
successivi.