Art. 19. 
 
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di  esercizio  associato
                   di funzioni e servizi comunali 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di  coordinamento  delle  regioni,  loro
spettanti nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della  Costituzione,  e  le  funzioni  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali  dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
Costituzione: 
      a)  organizzazione  generale   dell'amministrazione,   gestione
finanziaria e contabile e controllo; 
      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale; 
      c) catasto, ad eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato
dalla normativa vigente; 
      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale; 
      e)  attivita',  in  ambito  comunale,  di   pianificazione   di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
      f) l'organizzazione e la  gestione  dei  servizi  di  raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  e  la  riscossione
dei relativi tributi; 
      g) progettazione e gestione  del  sistema  locale  dei  servizi
sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della
Costituzione; 
      h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione  dei  servizi
scolastici; 
      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
      l) tenuta dei registri di  stato  civile  e  di  popolazione  e
compiti in materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di
servizi elettorali e statistici,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale." 
    b) il comma 28 e' sostituito dal  seguente:  "28.  I  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti  se
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni
il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di  piu'
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano  obbligatoriamente
in forma associata, mediante  unione  di  comuni  o  convenzione,  le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma  27,  ad  esclusione
della lettera l). Se l'esercizio di  tali  funzioni  e'  legato  alle
tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni  le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le  modalita'
stabilite dal presente articolo, fermo  restando  che  tali  funzioni
comprendono  la  realizzazione  e  la  gestione   di   infrastrutture
tecnologiche,  rete  dati,  fonia,  apparati,  di  banche  dati,   di
applicativi  software,  l'approvvigionamento  di   licenze   per   il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica."; 
    c) dopo il comma 28 e' aggiunto  il  seguente:  "28-bis.  Per  le
unioni di cui al comma  28  si  applica  l'articolo  32  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  Ai
comuni con popolazione  fino  a  1.000  abitanti  si  applica  quanto
previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148."; 
    d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle
materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
Costituzione,  individua,   previa   concertazione   con   i   comuni
interessati nell'ambito del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  la
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area  geografica  per
lo svolgimento, in forma obbligatoriamente  associata  da  parte  dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa."; 
    e) il comma  31  e'  sostituito  dai  seguenti:  "31.  Il  limite
demografico minimo delle  unioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite   demografico
individuato dalla regione entro  i  tre  mesi  antecedenti  il  primo
termine  di   esercizio   associato   obbligatorio   delle   funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 
  31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni. 
  31-ter.  I  comuni  interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo: 
    a) entro il 1° gennaio 2013 con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
    b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle  restanti  funzioni
fondamentali di cui al comma 28.". 
  2. I commi da 1 a 16  dell'articolo  16  del  decreto-legge  n.  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  e  a  condizione  di  non   pregiudicarne
l'applicazione, possono  esercitare  in  forma  associata,  tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,  in
deroga all'articolo 32, commi 3  e  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo. 
  2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni
associati, la  programmazione  economico-finanziaria  e  la  gestione
contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n.  267
del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva sui tributi locali
dei comuni associati nonche'  quella  patrimoniale,  con  riferimento
alle funzioni da essi esercitate  per  mezzo  dell'unione.  I  comuni
componenti l'unione concorrono alla predisposizione del  bilancio  di
previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e
di variazione del documento  programmatico,  i  poteri  di  vigilanza
sulla   sua   attuazione    e    la    successione    nei    rapporti
amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. 
  3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici  in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle  funzioni  e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura  civile.
Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse  umane
e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi  loro  affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari  risultanti  dal  bilancio.  A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1  sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
  4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva  popolazione
residente   nei   rispettivi   territori,   determinata   ai    sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti  se  i  comuni  che  intendono  comporre  una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 
  5. I comuni di cui al comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza  dei  componenti,  conformemente
alle disposizioni di cui  al  comma  4,  avanzano  alla  regione  una
proposta di aggregazione, di identico  contenuto,  per  l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione  provvede,  secondo  il  proprio  ordinamento,  a  sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte  di  cui  al  primo  periodo.  La  regione
provvede anche in caso di proposta di  aggregazione  mancante  o  non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 
  6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il  consiglio,  il
presidente e la giunta. 
  7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che  sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo
sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione
dell'unione in  tutti  i  comuni  che  sono  membri  dell'unione  dai
rispettivi consigli  comunali,  con  la  garanzia  che  uno  dei  due
appartenga  alle  opposizioni.  Fino  all'elezione   del   presidente
dell'unione ai sensi del comma  8,  primo  periodo,  il  sindaco  del
comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono
membri  dell'unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze  attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell'unione,  il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in  capo  ai  sindaci  di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione  le  attribuzioni  di
cui  all'articolo  54  del  medesimo  testo   unico,   e   successive
modificazioni. 
  9. La  giunta  dell'unione  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente. 
  10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di  funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo
statuto dell'unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei
propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione
dell'unione. 
  11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed  86  del  citato
testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e
successive modificazioni, ed  ai  relativi  atti  di  attuazione,  in
riferimento   al   trattamento   spettante,    rispettivamente,    ai
consiglieri,  al  sindaco  ed  agli  assessori  dei   comuni   aventi
corrispondente popolazione.  Gli  amministratori  dell'unione,  dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare  a  percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  di  ogni  genere  ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
  12. L'esercizio in forma associata di cui al comma  1  puo'  essere
assicurato  anche  mediante  una  o   piu'   convenzioni   ai   sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno  triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da  parte
dei comuni aderenti, il conseguimento  di  significativi  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. 
  13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli  eletti  negli
organi di governo dell'unione,  nei  comuni  che  siano  parti  della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed  il  consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.". 
  3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni e' l'ente  locale
costituito da due o piu' comuni,  di  norma  contermini,  finalizzato
all'esercizio associato di funzioni  e  servizi.  Ove  costituita  in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di  unione
di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e  di  promozione  della  montagna  attribuite  in  attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi  in
favore dei territori montani. 
  2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni. 
  3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati  tra  i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i  comuni  con
popolazione  pari  a  quella  complessiva  dell'ente,  garantendo  la
rappresentanza delle  minoranze  e  assicurando,  ove  possibile,  la
rappresentanza di ogni comune. 
  4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare  e  ad
essa si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. 
  5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. 
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6". 
  4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che  fanno  parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,  per  la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e  successive  modificazioni,  come  modificato  dal   presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 
  5. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ciascuna  regione  ha  facolta'   di   individuare   limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo  16,  comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto. 
  6.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 138 del 2011,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 14  settembre  2011,  n.  148,  come  modificato  dal  presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato  articolo  16,
comma 1, con deliberazione del consiglio  comunale,  da  adottare,  a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una  proposta
di aggregazione,  di  identico  contenuto,  per  l'istituzione  della
rispettiva unione. 
  7. Sono abrogati  i  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies,  3-septies  e  3-octies   dell'articolo   15   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.