Art. 19 
 
 
                    Difesa integrata obbligatoria 
 
  1. Gli  utilizzatori  professionali  di  prodotti  fitosanitari,  a
partire dal 1° gennaio 2014,  applicano  i  principi  generali  della
difesa integrata obbligatoria, di cui  all'allegato  III.  La  difesa
integrata  obbligatoria  prevede  l'applicazione   di   tecniche   di
prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e  delle  infezioni,
l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il  ricorso
a  pratiche  di  coltivazione  appropriate  e   l'uso   di   prodotti
fitosanitari che presentano il minor rischio per la  salute  umana  e
l'ambiente. 
  2. Il  Piano  definisce  le  condizioni  necessarie  affinche'  gli
utilizzatori professionali  dispongano  delle  informazioni  e  degli
strumenti per  l'applicazione  dei  principi  generali  della  difesa
integrata. 
  3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli  utilizzatori
di  prodotti  fitosanitari  necessari  all'attuazione  della   difesa
integrata obbligatoria, con particolare riferimento  al  monitoraggio
delle specie nocive e alle attivita' di assistenza tecnica. Il  Piano
fornisce indicazioni sulla modulistica  per  la  registrazione  delle
informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ciascuno
per le proprie competenze, sono  le  autorita'  responsabili  per  la
messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti  e  per  la
realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
avvale, per le attivita' di coordinamento  relative  all'applicazione
della difesa integrata obbligatoria, del  supporto  delle  specifiche
competenze   in   materia,    operanti    in    seno    all'Organismo
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma  6,  della  legge  3
febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica. 
  6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le  Regioni  e  le  Province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  comunicano  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per
la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1. 
  7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  trasmette  alla  Commissione  europea   una
relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 6,  della  legge  3
          febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.