Art. 19.
                      (Assunzioni di personale)

   1.  Per  l'anno  2002,  alle  amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle    universita',    limitatamente   al   personale   tecnico   ed
amministrativo,  agli  enti  di  ricerca ed alle province, ai comuni,
alle  comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;  i  singoli  enti  locali  in  caso  di assunzione del
personale  devono  autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2001. Alla
copertura  dei  posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali,  tenendo  conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo'  ricorrere  alle  procedure  di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza  dell'ente  locale  solo  nell'ipotesi  in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto  dall'articolo  119,  comma  3,  del  decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50
per  cento.  Sono  consentite  le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni  e  competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti  erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita'  di  personale.  Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  relative  a figure
professionali  non  fungibili  la  cui  consistenza  organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e   quelle  relative  ai  vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  di  cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  18  marzo  1997,  IV  serie  speciale,  n. 22. Il divieto non si
applica  al  personale  della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica  altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di  assunzioni,  il  Ministero  della giustizia, con riferimento alle
specifiche  esigenze  del  settore,  definisce  per  l'anno  2002  un
programma  straordinario  di  assunzioni  nel limite di 500 unita' di
personale   appartenente   alle   figure  professionali  strettamente
necessarie  ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario.
Il  Ministero  della  giustizia,  nei  limiti  delle  spese sostenute
nell'anno  2001  per  i  rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2002, del personale
assunto  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2,
lettera  a),  della  legge  18  agosto  2000, n. 242. Il programma di
assunzioni  va  presentato  per  l'approvazione  alla  Presidenza del
Consiglio  dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I   termini  di  validita'  delle  graduatorie  per  l'assunzione  di
personale  presso  le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di  cui  al  presente  comma  sono prorogati di un anno. Il Ministero
della  salute  e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del  personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma  2,  della  legge  16  dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui
all'articolo  18,  comma  3,  della  legge  12  marzo 1999, n. 68, e'
differito  di  18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa  relativa  al  personale  assunto  a  tempo  determinato  o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi  di  enti  locali  non  puo'  superare l'importo della spesa
sostenuta  al  medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmata  indicato  nel  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
   2.  In  relazione  a  quanto disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001,  n.  48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite
dalle  seguenti:  "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
   3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo   periodo,   introdotto   dalla   lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal   seguente:   "Per   ciascuno   degli   anni   2003  e  2004,  le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
   4.  Per  il  triennio  2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:

a) delle  iniziative  da adottare per un piu' razionale impiego delle
   risorse  umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
   personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei  compiti  strumentali  o non propriamente istituzionali il cui
   svolgimento  puo'  essere  garantito mediante l'assegnazione delle
   relative  funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
   o  il  cui  affidamento  all'esterno  risulti  economicamente piu'
   vantaggioso  nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
   assumere;
c) delle  eventuali  richieste  di  nuove assunzioni che, fatte salve
   quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
   quali  sia  indicata  apposita copertura finanziaria, non possono,
   comunque,  superare  le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento. Per le
   Forze  armate  si  tiene  comunque conto dei criteri e degli oneri
   gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.

   5.  I  piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per  la  successiva  approvazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Le
amministrazioni  procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in  attuazione  dei  piani  annuali  e ne danno comunicazione, per la
conseguente  verifica,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
   6.  Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella  "A"  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in   ferma   volontaria  delle  Forze  armate  non  si  applicano  le
disposizioni  del  presente  articolo.  Resta  fermo  quanto previsto
dall'articolo  29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
   7.  Le  assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
   8.  A  decorrere  dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli  enti  locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione  complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
   9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane    presso   le   pubbliche   amministrazioni,   disciplinati
dall'articolo  45,  comma  10,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono  prorogati  al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 4, del decreto
legislativo  21  aprile  1999,  n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002.
   10.  I  medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del  Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in  possesso  di  titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea,  possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti,
essere  inseriti  nella  medicina  specialistica  ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
   11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica   in   medicina   generale,   possono  sostituire  a  tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario  nazionale  ed  essere iscritti negli elenchi della guardia
medica  notturna  e  festiva  e  della  guardia  medica  turistica ma
occupati  solo  in  caso  di  carente  disponibilita'  di medici gia'
iscritti  negli  elenchi  della  guardia  medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
   12.  Il  medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina  generale,  previo  svolgimento  di  regolare concorso, puo'
partecipare  successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai  concorsi  per  le  scuole  universitarie  di  specializzazione in
medicina   e   chirurgia   per   il   conseguimento   dei  titoli  di
specializzazione  riconosciuti  dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive  alle  scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia   per  il  conseguimento  dei  titoli  di  specializzazione
riconosciuti  dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine  corso  o  interrompendo  lo  stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
   13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a   carico  del  bilancio  dello  Stato  si  applicano  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   14.  Le  amministrazioni  pubbliche  promuovono iniziative di alta
formazione  del  proprio  personale,  anche ai fini dell'accesso alla
dirigenza,  favorendo  la  partecipazione  dei dipendenti ai corsi di
laurea,  anche  triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie  di  formazione  a  distanza  per finalita' connesse alle
attribuzioni  istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine,  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate
all'aggiornamento    e    alla    formazione,   del   personale,   le
amministrazioni  pubbliche  e  le  relative  Scuole  o  strutture  di
formazione,   sentite  le  organizzazioni  sindacali,  possono  anche
erogare   borse   di   studio   del   valore  massimo  corrispondente
all'iscrizione  ai  suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
   15.  Ai fitti dello sviluppo e del potenziamento dell'attivita' di
ricerca  della  Scuola  superiore  dell'economia e delle finanze, nei
limiti   della  spesa  relativa  alla  dotazione  del  ruolo  di  cui
all'articolo  5,  comma  5,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro  delle  finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente
indisponibilita'  di  posti  di  professore,  la medesima Scuota puo'
assegnare  incarichi  di  ricercatore, previo superamento di apposite
procedure  selettive  svolte  secondo la vigente normativa in materia
universitaria.
 
             Note all'art. 19:
                 -  Il  comma 3 dell'art. 119 del decreto legislativo
          25 febbraio   1995,   n.   77  (Ordinamento  finanziario  e
          contabile degli enti locali ) e successive modificazioni e'
          il seguente:
                 "3. Per  il  triennio  1994-1996  i  rapporti  medi,
          dipendenti-popolazione,  validi  per gli enti in condizione
          di dissesto, sono i seguenti:

=====================================================================
                                 |    Rapporto medio dipendenti/
       Fascia demografica        |            popolazione
=====================================================================
    fino a 999 abitanti....      |               1/95
---------------------------------------------------------------------
 da 1.000 a 2.999 abitanti....   |               1/100
---------------------------------------------------------------------
 da 3.000 a 9.999 abitanti....   |               1/105
---------------------------------------------------------------------
da 10.000 a 59.999 abitanti....  |               1/95
---------------------------------------------------------------------
da 60.000 a 249.999 abitanti.... |               1/80
---------------------------------------------------------------------
   oltre 249.999 abitanti....    |               1/60

                                   PROVINCIE

=====================================================================
                                  |    rapporto medio dipendenti/
        Fascia demografica        |           popolazione
=====================================================================
   fino a 299.999 abitanti....    |              1/520
---------------------------------------------------------------------
da 300.000 a 499.999 abitanti.... |              1/650
---------------------------------------------------------------------
da 500.000 a 999.999 abitanti.... |              1/830
---------------------------------------------------------------------
     da 1.000.000 a 2.000.000     |
          abitanti....            |              1/770
---------------------------------------------------------------------
  oltre 2.000.000 abitanti....    |             1/1000"

              - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge
          18 agosto  2000,  n. 242 (Autorizzazione al Ministero della
          giustizia   a   stipulare   contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  con  soggetti  impiegati in lavori socialmente
          utili,  al  fine  di garantire l'attuazione della normativa
               sul giudice unico di primo grado) e' il seguente:
              "2. Per  fare  fronte  alla necessita' di garantire, in
          particolare,  la  piena  attuazione del decreto legislativo
          19 febbraio  1998,  n.  51, istitutivo del giudice unico di
          primo  grado, ove richiesto da carenze di organico presso i
          vari  uffici  giudiziari  e in attesa dell'attuazione delle
          disposizioni   di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della
          giustizia  puo'  provvedere,  entro  tre mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di
          contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un
                   massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
                a) prioritariamente,  per  i  lavoratori impegnati in
          lavori  socialmente  utili  relativamente a progetti aventi
          scadenza  massima successiva al 1º aprile 2000, per effetto
          della  convenzione  stipulata tra il Ministero del lavoro e
          della  previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai
          sensi   dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          1º dicembre  1997,  n.  468,  ovvero  impegnati  nei lavori
          socialmente  utili  nelle  se  periferiche  della giustizia
          minorile   ovvero   utilizzati  per  progetti  di  utilita'
          collettiva  presso  uffici giudiziari su autorizzazione del
          Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti
          contratti  i  soggetti  interessati  decadono dal beneficio
          degli  incentivi  previsti  dall'art. 12 del citato decreto
          legislativo  n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e
          dall'art.  7  del  decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
                                     81".
              -   Il   testo  dell'art.  12,  comma  2,  della  legge
          16 dicembre  1999,  n.  494  (Disposizioni  temporanee  per
          agevolare  gli  interventi  ed i servizi di accoglienza del
                Grande Giubileo dell'anno 2000) e' il seguente:
              "2. Il  Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e
          fino  al  30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di
          profilassi  internazionale  e'  autorizzato  ad  avvalersi,
          mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite
          complessivo  di  centosessanta unita', di medici, personale
          tecnico-sanitario  ed amministrativo, non appartenenti alla
          pubblica  amministrazione.  Gli  incarichi  sono  conferiti
          mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della
                                   sanita'".
              -  Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo
          1999,  n.  68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
                                e' il seguente:
              "3.  Per  un  periodo  di ventiquattro mesi a decorrere
          dalla  data  di  cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
          lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4,
          comma  5,  che  alla medesima data risultino iscritti nelle
          liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
          modificazioni,   sono   avviati   al  lavoro  dagli  uffici
          competenti senza necessita di inserimento nella graduatoria
          di  cui  all'art.  8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti si
               applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6".
              -   Il   testo  dell'art.  18,  comma  1,  della  legge
          13 febbraio  2001,  n.  48  (Aumento  del  ruolo organico e
          disciplina   dell'accesso   in  magistratura),  cosi'  come
                modificato dalla presente legge e' il seguente:
                "Art.  18  (Reclutamento  di  uditori  giudiziari). -
          1. Il  reclutamento  di uditori giudiziari per la copertura
          di  tutti  i posti vacanti nell'organico della magistratura
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          compresi  quelli  derivanti dall'aumento di cui all'art. 1,
          avviene  mediante  tre  concorsi, da bandire entro due anni
            dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  39,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della   finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato  dalla
                        presente legge e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
                       alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2. Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del 31 dicembre 1999, viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare una riduzione del personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
                               31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
                            bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000, il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle  amministrazioni  di  cui al comma 2, compatibile con
          gli  obiettivi  di  riduzione  numerica  e con i dati sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
             assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui  al  comma  3,  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
                    adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio, 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
                           riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
                                      15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400
                             unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
                                  ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
             del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
                                 e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
                           Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
                 appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
                              interdisciplinare;
                d)    la    prova    attitudinale    deve   svolgersi
          esclusivamente     nell'ambito     di     ciascuna    delle
                         circoscrizioni' territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
                            procedura concorsuale.
              9. Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi  7  e  8,  della  legge
          4 agosto  1975,  n.  397,  in  materia di graduatoria unica
          nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
          legge,  con  esclusione  di  qualsiasi  effetto  economico,
          nonche'  quelle di cui al comma 2, dell'art. 43 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
                        modificazioni, ed integrazioni.
              10. Per  assicurare  forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
                             carattere oggettivo.
              11. Dopo  l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso del 1998, ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
                                    ruoli.
                                        12.
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
                         data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
           legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15. Le  amministrazioni  dello  Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5,  della  legge 24 dicembre
          1994. n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
                    disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1º gennaio  1994,  secondo  quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
                     della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
                               31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
                unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis.  E consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
                                  di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
                              spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
                        disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
                  restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
                  utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
               1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo 3 febbraio   1993,   n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
                  progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . 2. Al comma
          18  dell'art.  1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15 maggio  1997,  n.  127, le parole "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
                 cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
                              presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                     Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
                                  dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
                                  normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
                              segreto d'ufficio".
              -  Il  titolo  della  legge  14 novembre  2000, n. 331,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269,  e' il seguente: "Norme per l'istituzione del servizio
                           militare professionale".
              -   La  tabella  A,  allegata  al  decreto  legislativo
          8 maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni per disciplinare la
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
                   14 novembre 2000, n. 331, e' la seguente:
              "Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2) Ripartizione
          dei  volumi  organici  del  personale delle Forze armate da
                   conseguire alla data del 1º gennaio 2021.


=====================================================================
        Categorie                    Forza armata
                           Esercito      Marina       Aeronautica

Ufficiali                   12.050        4.500          5.700

Sottufficiali
    Aiutanti                 2.400        2.178          3.000
    Marescialli              5.583        5.774          6.480
    Sergenti                16.108        5.624         16.800
                            ------       ------         ------
          Totale            24.091       13.576         26.280

Volontari di truppa
    VSP                     44.496        9.400          7.049
    VFP                     31.363        6.524          4.971
                            ------       ------         ------
          Totale            75.859       15.924         12.020
                           -------       ------         ------
 Totale generale           112.000       34.000         44.000".
                 -  Il  testo  dell'art. 29, comma 2, del sopracitato
          decreto legislativo n. 215/2001 e' il seguente:
                   "2. Fino    al   conseguimento   delle   dotazioni
          organiche  indicate  nella  tabella  A allegata al presente
          decreto,  le  procedure  di  reclutamento  dei volontari di
          truppa   in  servizio  permanente  e  in  ferma  prefissata
          avvengono  in  deroga  a quanto previsto dall'art. 39 della
          legge    27 novembre    1997,    n.   449,   e   successive
          modificazioni".
                 -  Il  testo dell'art. 2 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
                 "Art.  2  (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.
                 2.  Le norme sugli enti locali previste dal presente
          testo   unico   si   applicano,   altresi',  salvo  diverse
          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con
          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto
          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
          sociali".
                 -  Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449 vedasi in nota precedente.
                 -  Il  testo  dell'art.  45,  comma  10, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
                 "10.  Al  personale  della  societa'  Poste italiane
          S.p.a.  che,  alla  data del 30 settembre 1998, si trovi in
          servizio   in   posizione   di   comando  presso  pubbliche
          amministrazioni   si  applicano  le  disposizioni  previste
          dall'art.  53,  comma  10, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  a  condizione  che  la richiesta di comando sia stata
          effettivamente  inoltrata  entro  il  28 febbraio  1998. Il
          personale  suddetto  puo' permanere in posizione di comando
          per  un  periodo non superiore a due anni a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. Per il
          suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in
          comando   presso   l'amministrazione  richiedente  dopo  il
          28 febbraio  1998  sono  detratte dalla quota di assunzioni
          autorizzate  per  l'amministrazione stessa, in applicazione
          delle  norme  di  programmazione  delle assunzioni previste
          dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
                 -  Il  testo  dell'art.  11,  comma  4,  del decreto
          legislativo  21 aprile 1999, n. 116 (Riordino dell'Istituto
          Poligrafico   e   Zecca   dello   Stato  aifini  della  sua
          trasformazione  in  societa'  per  azioni,  a  norma  degli
          articoli  11  e  14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
          seguente:
                 "4.  Fino alla trasformazione in societa' per azioni
          dell'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato il personale
          dipendente  dell'Istituto  puo'  essere comandato presso le
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modifiche ed integrazioni.
                 -  Il  testo  dell'art.  118,  comma 14, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato) (legge
          finanziaria 2001) e' il seguente:
                 "14.  Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
          cui  oneri  ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
          di  ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi. La presente disposizione si applica anche ai
          programmi  o  alle attivita' di assistenza tecnica in corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
                 -  Il testo dell'art. 5, comma 5, del regolamento di
          cui  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 28 settembre
          2000,  n.  301  (Regolamento  recante norme per il riordino
          della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' il
          seguente:
                 "5.  Il numero complessivo dei professori incaricati
          non  temporanei  di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
          trenta unita'".