Art. 19. 
 
  All'impiegato proposto per la dispensa e' fissato  un  termine  non
minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni. 
 
  Le  Commissioni,  direttamente  o  attraverso  un  membro  da  esse
delegato, hanno facolta'  di  escutere  testi,  di  chiedere  atti  e
documenti all'autorita' giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e
possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi  non  ne
faccia richiesta.