Art. 19. Centri di ricerca e formazione 1. Presso l'Universita' possono istituirsi, con deliberazione del consiglio dell'Universita', su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, centri di ricerca e formazione. 2. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita' approva il regolamento specifico del centro, che ne stabilisce le finalita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento. 3. I centri di ricerca e formazione possono anche svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo. 4. I centri di ricerca e formazione non sono dotati di personalita' giuridica propria, ne' di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle attivita' dei centri, devono essere stipulati dall'Universita'. 5. La gestione amministrativa e contabile dei centri di ricerca e formazione e' curata dall'Universita' secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. III - ORDINAMENTO DIDATTICO