Art. 19.
                   Centri di ricerca e formazione
    1. Presso l'Universita' possono istituirsi, con deliberazione del
consiglio  dell'Universita',  su  proposta  dei  consigli di facolta'
interessati  e  sentito  il  senato  accademico,  centri di ricerca e
formazione.
    2. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita'
approva  il  regolamento  specifico  del centro, che ne stabilisce le
finalita',   la   composizione   degli   organi  e  le  modalita'  di
funzionamento.
    3.  I  centri  di  ricerca  e  formazione  possono anche svolgere
attivita'  commissionate  da  enti  pubblici  o  privati,  dietro  il
pagamento di un corrispettivo.
     4.  I  centri  di  ricerca  e  formazione  non  sono  dotati  di
personalita'  giuridica  propria,  ne' di autonomia patrimoniale; gli
accordi  relativi  alle attivita' dei centri, devono essere stipulati
dall'Universita'.
    5. La gestione amministrativa e contabile dei centri di ricerca e
formazione  e'  curata dall'Universita' secondo le modalita' previste
dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                     III - ORDINAMENTO DIDATTICO