Art. 19. Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascuno anno. E' data facolta' al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di piu' prossima scadenza. Rimane ferma la facolta' dell'Intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari.