Art. 19. Capitolato speciale I comuni hanno facolta' di stabilire, con apposito capitolato, le disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in aggiunta a quelle del presente testo unico. Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale almeno un anno prima dell'inizio del decennio e vale anche per i decenni successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine. La deliberazione del consiglio comunale e' soggetta alla approvazione del prefetto.