(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 19)
                              Art. 19. 
                         Capitolato speciale 

 
  I comuni hanno facolta' di stabilire, con apposito  capitolato,  le
disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in  aggiunta
a quelle del presente testo unico. 
  Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale  almeno
un anno prima dell'inizio del decennio e vale  anche  per  i  decenni
successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine. 
  La  deliberazione  del  consiglio   comunale   e'   soggetta   alla
approvazione del prefetto.