Art. 19.

  Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-septies:
  "Fuori  del  perimetro  dei centri abitati debbono osservarsi nella
edificazione  distanze  minime  a  protezione  del  nastro  stradale,
misurate a partire dal ciglio della strada.
  Dette  distanze  vengono  stabilite  con decreto del Ministro per i
lavori  pubblici  di  concerto  con  i Ministri per i trasporti e per
l'interno,  entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore della presente
legge,  in  rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione
delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
  Fino  alla  emanazione  del  decreto di cui al precedente comma, si
applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9
della  legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori
del  perimetro dei centri abitati e' vietato costruire, ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore
alla  meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada
con un minimo di metri cinque".