Art. 19.
                  Rappresentazioni a prezzi ridotti

  Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
devono  programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per
cento  delle  rappresentazioni  e  delle esecuzioni a prezzi ridotti,
anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva
di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.