Art. 19. 
    (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche) 
 
  In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli  articoli
12 e 13 i mutilati e invalidi  civili,  dal  primo  giorno  dal  mese
successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture,  sono  ammessi  al  godimento  della  pensione
sociale a carico del fondo di cui  all'articolo  26  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. 
  Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di  cui
all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire  6  mila,
tra l'importo della pensione  sociale  e  quello  della  pensione  di
inabilita', viene corrisposta,  con  onere  a  carico  del  Ministero
dell'interno, con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti. 
  L'INPS da' comunicazione della data di inizio del  pagamento  della
prima mensilita' della pensione sociale ai  comitati  provinciali  di
assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data,  sospendono
la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione
della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto  a
rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati  a  titolo  di
pensione sociale a decorrere dal  compimento  del  sessantacinquesimo
anno di eta'.