Art. 19. 
                             Detrazione 
 
  Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del  primo  comma
dell'art. 17 e' ammesso in  detrazione,  dall'ammontare  dell'imposta
relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta  dal
contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui  dovuta
a norma del secondo comma dell'art. 17, in relazione  ai  beni  e  ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte
o della professione. Tuttavia  la  detrazione  dell'imposta  relativa
all'acquisto e alla  importazione  dei  beni  indicati  nell'allegata
tabella B e' ammessa soltanto se la lavorazione, il  commercio  o  il
noleggio di tali beni rientra nell'attivita' propria dell'impresa, ed
e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni. 
  Se il contribuente ha effettuato prestazioni di servizi  esenti  da
imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10  per  un  ammontare  di
ricavi superiore al cinque per cento del volume  d'affari,  non  sono
ammesse in detrazione  l'imposta  relativa  ai  beni  ed  ai  servizi
utilizzati per effettuare tali prestazioni ne' quella  relativa  alla
parte dei beni e dei servizi utilizzati  promiscuamente  attribuibile
alle prestazioni stesse. 
  Per le aziende di credito e per altre categorie di soggetti la  cui
attivita' presenta  caratteristiche  omogenee,  il  Ministro  per  le
finanze,  con  proprio  decreto,  puo'  determinare   per   tutti   i
contribuenti compresi nella categoria  la  quota  non  detraibile  ai
sensi del comma precedente. 
  In caso di cessione  dell'azienda,  o  di  un  complesso  aziendale
relativo a un singolo ramo dell'impresa gestito distintamente  e  con
contabilita'  separata,  il  diritto  alla  detrazione   dell'imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni riguardanti l'azienda o il
complesso aziendale ceduto spetta al cessionario. 
  Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni  imponibili,  salvo
il disposto del secondo comma, compete, in luogo della detrazione, il
diritto al rimborso.